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Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento - della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 221 del 25/02/2026, avente ad oggetto: “Procedura aperta comunitaria, in applicazione analogica dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della concessione – suddivisa in 3 Lotti- del “Servizio gestione bar interno alla Azienda ospedaliera di Perugia e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde e prodotti di igiene di prima necessità mediante distributori automatici” – Aggiudicazione Lotto di gara n. 2 (servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde) a firma del Direttore Generale, Antonio D’Urso, comunicata via PEC data 26/02/2026, nonché della pedissequa Proposta di aggiudicazione, a firma del Responsabile del Progetto anche in qualità di Responsabile della fase di affidamento, dott. Ranieri Colarizi Graziani, presupposta e allegata alla deliberazione del Direttore Generale n. 221/2026, costituente parte integrante della medesima delibera, trasmesse via PEC unitamente alla nota di invio alla ricorrente in data 26/02/2026 ; - di tutti i verbali esistenti e relativi alla procedura di gara espletata, tanto di seduta pubblica che di seduta riservata resi e/o adottati dalla Commissione/Seggio di gara nel corso dell’espletamento della procedura di gara qui impugnata, ivi compresi tutti gli atti e i verbali di valutazione, anche quelli a carattere interno e/o istruttorio, allo stato non cogniti, limitatamente al Lotto n. 2 CIG: A02D3A084D, in via esemplificativa e non esaustiva, il verbale di apertura della offerta economica di Coiba srl del 23/01/2025, non cognito, verbale di seduta di gara del 28/02/2025, il verbale di seduta di gara del 29/12/2025, nonché per quanto occorrer possa il verbale di seduta di gara del 23/10/2025, non cognito, e il verbale di gara del 16/12/2025, non cognito; - la Delibera del Direttore Generale n. 380 del 16/12/2025; - di ogni comunicazione, interlocuzione, atto e provvedimento assunto dalla AO di Perugia successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione nell’ambito della verifica dei requisiti della aggiudicataria nonché nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, allo stato non cogniti; - dell’offerta di partecipazione presentata dalla Società Coiba Srl, segnatamente della documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica, limitatamente al Lotto 2 CIG: A02D3A084D, anche nelle parti non ostese della PA a seguito di istanza di accesso agli atti; - dell’offerta di partecipazione presentata dalla Società Gruppo Argenta Spa, segnatamente documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica, limitatamente al Lotto 2 CIG: A02D3A084D; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente agli atti e provvedimenti qui impugnati, anche se allo stato non conosciuto, limitatamente al Lotto 2 CIG: A02D3A084D; - di tutti i verbali di seduta di gara, richiesti con istanza di accesso agli atti del 27/12/2024, ma allo stato non cogniti perché non ostesi dalla P.A., limitatamente alle valutazioni effettuate per il Lotto 2 CIG: A02D3A084D; - dei chiarimenti resi dalla Stazione Concedente nell’ambito della procedura di gara, limitatamente al Lotto 2 CIG: A02D3A084D; - della legge di gara ovvero del bando di gara, del disciplinare di gara telematico, del capitolato, tutti aventi ad oggetto: “Procedura aperta comunitaria, in applicazione analogica dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della concessione – suddivisa in 3 Lotti- del “Servizio gestione bar interno alla Azienda ospedaliera di Perugia e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde e prodotti di igiene di prima necessità mediante distributori automatici” nonché dell’allegato G e di tutti gli altri atti allegati alla lex specialis medesima, utili alla partecipazione alla procedura di gara, limitatamente al Lotto n. 2 CIG: A02D3A084D; - della Deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 24/11/2023, con cui l’Azienda Ospedaliera di Perugia ha avviato la procedura di gara; - di ogni altro verbale esistente e relativo alla procedura di gara espletata, tanto di seduta pubblica che di seduta riservata reso e/o adottato dalla Commissione/Seggio di gara nel corso dell’espletamento della procedura di gara, ivi compresi tutti gli atti e i verbali di valutazione, anche quelli a carattere interno e/o istruttorio, allo stato non cogniti, limitatamente al Lotto n. 2 CIG: A02D3A084D; - del contratto nelle more sottoscritto, allo stato non cognito, limitatamente al Lotto 2 CIG: A02D3A084D; - di ogni altro documento, atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale e istruttorio, prodromico all’aggiudicazione della gara a favore delle concorrenti infine ammesse, limitatamente al Lotto 2 CIG: A02D3A084D; - nonché, ove occorrer possa, della relazione conclusiva redatta dal seggio di gara, nota prot. 0092866 del 21/11/2024, presupposta e allegata alla deliberazione DG n.1486/2024, comunicata alla ricorrente in data 23/12/2024; - della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 272 del 12/03/2025, comunicata via PEC in pari data, nonché della pedissequa Proposta di conferma delle esclusioni/ammissioni già dedotte nella DDG n.1486 del 20/12/2024 a firma del RUP, dott. Ranieri Colarizi Graziani, presupposta e allegata alla deliberazione del Direttore Generale n. 272/2025, costituente parte integrante della medesima delibera comunicata alla ricorrente via PEC in data 12/03/2025; - del verbale del seggio di gara avente ad oggetto: “Procedura di gara finalizzata all’affidamento della concessione, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori automatici presso l’AO di Perugia – Lotto di Gara n. 2. Approfondimento istruttorio”, datato 28 febbraio 2025, comunicato con nota a firma del RUP, dott. Ranieri Colarizi Graziani in pari data; - della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 1486 del 20/12/2024, pubblicata sul portale dedicato in data 23/12/2024 e comunicata via pec in data 23/12/2024, nonché della pedissequa Proposta di Esclusione a firma del RUP, dott. Ranieri Colarizi Graziani, presupposta e allegata alla deliberazione DG n.1486/2024, costituente parte integrante della delibera comunicata alla ricorrente via pec in data 23/12/2024; - della relazione conclusiva redatta dal seggio di gara, nota prot. 0092866 del 21/11/2024, presupposta e allegata alla deliberazione DG n.1486/2024, comunicata alla ricorrente in data 23/12/2024; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente agli atti e provvedimenti qui impugnati, anche se allo stato non conosciuto, limitatamente al Lotto 2;

Giustizia amministrativa202600136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a Coiba del lotto 2 della concessione per il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, con gli atti presupposti e le operazioni di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

IVS ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2, del valore a base d’asta di 1.626.000 euro e aggiudicato con il criterio del massimo rialzo, articolando tre motivi. Primo: violazione della par condicio, dell’imparzialità e della segretezza delle offerte, perché l’offerta economica di Coiba sarebbe stata aperta prima della rinnovata valutazione delle offerte tecniche, poi svolta dal medesimo seggio di gara; la ricorrente ha sostenuto che la conoscenza del rialzo del 51% di Coiba potesse condizionare la rivalutazione, anche solo potenzialmente. Secondo: violazione degli artt. 16 del disciplinare e 8 e 8.9 del capitolato, dell’autovincolo e dell’art. 98 d.lgs. 36/2023, nonché difetto di motivazione e disparità di trattamento; secondo IVS, la verifica delle offerte tecniche avrebbe comportato valutazioni discrezionali e introdotto criteri ulteriori, nonostante la gara fosse aggiudicata al prezzo più basso e la precedente sentenza del TAR n. 598/2025 avesse censurato l’introduzione di criteri escludenti non previsti dalla lex specialis. Terzo: violazione dell’art. 5, comma 5, dell’Allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, per carenza della qualificazione di livello SF2 della stazione concedente, che non avrebbe avuto un soggetto con esperienza triennale nella gestione dei PEF e dei rischi. Coiba ha inoltre chiesto la condanna di IVS per responsabilità aggravata, quantificando in 34.972,58 euro i costi già maturati per personale, magazzino, utenze e leasing, oltre a ulteriori danni e lucro cessante.

La decisione

Il TAR respinge i primi due motivi e dichiara inammissibile il terzo. Sul primo, la prova fornita dalla società gestrice della piattaforma ha escluso che le offerte economiche di IVS e Gruppo Argenta fossero state aperte prima del 29 dicembre 2025: l’offerta economica esaminata il 23 gennaio 2025 era quella della sola Coiba. Il Collegio riconosce che la conoscenza anticipata dell’offerta economica può, in astratto, compromettere l’imparzialità anche per il solo rischio di condizionamento, ma ritiene che nel caso concreto non vi fosse una concreta o potenziale influenza: la gara era aggiudicata al prezzo più basso, senza attribuzione di punteggi tecnici, e la fase tecnica consisteva in un controllo oggettivo on/off di conformità alle specifiche e di assenza dei prodotti vietati. Inoltre, dopo la riammissione, tutte le concorrenti erano state ammesse alla fase economica; la valutazione si era quindi conclusa favorevolmente per tutte, senza possibilità che la conoscenza del rialzo di Coiba alterasse il risultato. Sul secondo motivo, il TAR esclude che la rivalutazione successiva alla sentenza n. 598/2025 abbia trasformato la procedura in una valutazione discrezionale dell’offerta tecnica: la precedente pronuncia aveva censurato l’applicazione di criteri escludenti aggiuntivi da parte del seggio, non la lex specialis né la previsione di una verifica tecnica di conformità. La rivalutazione oggetto dell’odierno giudizio si è invece limitata all’accertamento oggettivo delle caratteristiche dei prodotti e del raggiungimento della soglia minima del 30%. Il terzo motivo è inammissibile perché la questione della qualificazione SF2 era già stata dedotta nel precedente giudizio, era rimasta assorbita per ragioni logico-pregiudiziali e non era stata riproposta: sulla questione si è pertanto formato il giudicato interno, che ne preclude l’esame. Il TAR respinge anche la domanda di Coiba per responsabilità aggravata: pur ritenendola tempestiva, esclude mala fede o colpa grave di IVS, considerato anche il precedente annullamento giudiziale della sua illegittima esclusione, e giudica i costi lamentati conseguenze fisiologiche delle impugnative e della complessità della procedura. Spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    In casi siffatti l’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. precisa che “si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio”: la conseguenza di tale omessa riproposizione è la formazione del giudicato interno sulle questioni assorbite

    La mancata riproposizione di una questione dichiarata assorbita determina la formazione del giudicato interno e preclude che la medesima questione sia dedotta nuovamente in un successivo giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    Il Collegio non ritiene, comunque, che sussistano i presupposti per la condanna della ricorrente per l’avvenuta proposizione di una lite temeraria, nonostante l’esito del ricorso: stante anche l’annullamento in via giudiziale della pregressa esclusione illegittimamente comminata ad IVS dall’Azienda Ospedaliera, non appare che la condotta processuale della ricorrente nella proposizione del presente giudizio sia connotata da mala fede o colpa grave.

    La condanna per lite temeraria richiede mala fede o colpa grave nella condotta processuale; tali presupposti non ricorrono per il solo fatto che il ricorso sia respinto, in particolare quando l’impugnazione si inserisce in una vicenda nella quale una precedente esclusione del ricorrente era già stata annullata.

  • art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.

    Il Collegio non ritiene, comunque, che sussistano i presupposti per la condanna della ricorrente per l’avvenuta proposizione di una lite temeraria, nonostante l’esito del ricorso: stante anche l’annullamento in via giudiziale della pregressa esclusione illegittimamente comminata ad IVS dall’Azienda Ospedaliera, non appare che la condotta processuale della ricorrente nella proposizione del presente giudizio sia connotata da mala fede o colpa grave.

    La domanda di responsabilità aggravata è respinta in assenza di mala fede o colpa grave. I costi sostenuti dall’aggiudicataria per il ritardo nell’avvio del servizio non sono automaticamente imputabili alla parte che ha proposto l’impugnazione.

Massime di principio

  • La conoscenza anticipata dell’offerta economica prima della rivalutazione dell’offerta tecnica va apprezzata in concreto: la violazione della segretezza e dell’imparzialità non discende automaticamente dalla mera anteriorità temporale, ma occorre verificare se, in relazione alla struttura della procedura e alle attività da svolgere, la conoscenza possa influenzare la valutazione tecnica.
  • Nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso, una verifica tecnica limitata al controllo oggettivo di conformità alle specifiche, senza attribuzione di punteggi tecnici né margini di discrezionalità, non è di per sé idonea a essere condizionata dalla conoscenza dell’offerta economica; il rischio di influenza va comunque valutato alla luce delle concrete modalità di gara.
  • La lex specialis che prevede una verifica di conformità tecnica non autorizza la commissione a introdurre criteri escludenti ulteriori o non sufficientemente specificati. L’eventuale illegittimità della concreta applicazione di tali criteri non comporta, di per sé, l’annullamento dell’intera procedura quando il vizio riguarda una fase valutativa suscettibile di rinnovazione.
  • La questione dichiarata assorbita in una precedente sentenza e non riproposta secondo le regole processuali applicabili è preclusa dal giudicato interno e non può essere nuovamente dedotta in un successivo giudizio.
  • La responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave; il rigetto del ricorso e il ritardo nell’esecuzione del contratto non bastano, da soli, a fondare la condanna.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAppelloSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàAbuso del diritto e del processo

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