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Sentenza

Sentenza n. 1358/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202308770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare del rimprovero e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Al militare era stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero per avere anticipato alle ore 15:30, senza preventiva autorizzazione formalizzata mediante la firma del Capo Servizio, l'uscita dal servizio previsto fino alle ore 16:00. In primo grado erano stati dedotti erronea ricostruzione dei fatti, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e insufficiente motivazione, nonché violazione dei principi di imparzialità, partecipazione, legittimo affidamento e buona fede e dei criteri di gradualità della sanzione. In appello l'interessato ha censurato, anzitutto, l'acquisizione da parte del TAR di documenti dell'Amministrazione depositati tardivamente, prospettando la violazione degli artt. 54, 64, comma 2, e 73 c.p.a., dei principi di non contestazione, parità delle parti e terzietà del giudice; ha inoltre dedotto travisamento e illogicità nella lettura della documentazione, violazione dell'art. 1355 del codice dell'ordinamento militare e del principio di gradualità e illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie, chiedendo anche l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR Veneto è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l'acquisizione officiosa della documentazione amministrativa tardivamente depositata, poiché il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento sono indispensabili per la decisione; tale potere può essere esercitato anche in appello e non è precluso dal divieto di nova, purché sia garantito il contraddittorio mediante la concessione di un termine per controdedurre. Il principio di non contestazione non operava nel caso concreto, non essendo l'Amministrazione stata previamente compulsata dal giudice a prendere posizione sui fatti ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a. È stata esclusa anche la dedotta prassi che avrebbe consentito l'uscita anticipata senza autorizzazione, rilevando che la preventiva autorizzazione risponde all'esigenza generale di organizzazione del lavoro. Quanto alla sanzione, il Collegio ha affermato che la valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della misura disciplinare rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per travisamento, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà o manifesta sproporzione; tali vizi non sono emersi, poiché l'Amministrazione aveva considerato sia il profilo professionale del militare sia le circostanze concrete della vicenda. È stato infine ritenuto legittimo il rigetto della prova testimoniale, essendovi identità tra i sottoscrittori delle relazioni e i testimoni indicati. L'appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 740 e 742 d.P.R. 90/2010

    Le disposizioni regolano l'orario di servizio, la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione disciplinare per l'uscita anticipata senza preventiva autorizzazione.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    I criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari impongono una valutazione della sanzione coerente con la gravità dell'infrazione; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione del principio di gradualità.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L'Amministrazione deve depositare il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; la mancata produzione non determina decadenza, potendo il giudice acquisire d'ufficio la documentazione indispensabile, anche in appello.

  • art. 54 c.p.a.

    La censura relativa alla tardiva produzione documentale è stata respinta, in quanto la disciplina deve essere coordinata con i poteri officiosi di acquisizione degli atti indispensabili.

  • art. 63, commi 1 e 2, c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo poteri istruttori officiosi, inclusa la richiesta di chiarimenti, informazioni e ulteriori elementi utili alla decisione.

  • art. 64, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il principio di non contestazione nei confronti dell'Amministrazione opera quando essa sia stata sollecitata dal giudice a prendere posizione sui fatti e non vi abbia provveduto; tale presupposto non ricorreva.

  • art. 65, commi 2 e 3, c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare d'ufficio l'esibizione di documenti necessari, in particolare quando l'Amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo di deposito degli atti del procedimento.

  • art. 73 c.p.a.

    I termini processuali hanno carattere perentorio, ma la loro inosservanza non impedisce l'acquisizione officiosa di documenti indispensabili, purché sia garantito il contraddittorio.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Il divieto di nuove prove in appello non preclude l'acquisizione officiosa degli atti del procedimento amministrativo, considerati indispensabili ai fini della decisione.

  • art. 111 Cost.

    I poteri istruttori officiosi devono essere esercitati nel rispetto della terzietà e imparzialità del giudice e della parità delle parti, garantendo il contraddittorio sui nuovi elementi acquisiti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la tardiva produzione da parte dell'Amministrazione del provvedimento impugnato e degli atti del relativo procedimento non determina la loro inutilizzabilità o una decadenza sostanziale, poiché tali documenti sono per definizione indispensabili e il giudice può acquisirli d'ufficio, anche in appello, purché assicuri alla controparte un termine per controdedurre.
  • Il potere istruttorio officioso del giudice amministrativo, fondato sul modello dispositivo con metodo acquisitivo, può essere esercitato per colmare l'asimmetria informativa tra privato e Amministrazione e per assicurare la completezza dell'istruttoria, ma deve essere conciliato con terzietà, imparzialità, parità delle parti e pieno contraddittorio.
  • Il principio di non contestazione nei confronti dell'Amministrazione non opera automaticamente per ogni fatto allegato dal ricorrente: presuppone che il giudice abbia previamente sollecitato l'Amministrazione a prendere posizione sui fatti e che questa non abbia adempiuto.
  • La valutazione della gravità dell'infrazione disciplinare e la scelta o quantificazione della sanzione costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo può sindacarle soltanto in presenza di travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà o manifesta sproporzione tra illecito e sanzione.
  • Il rigetto della prova testimoniale è legittimo quando i soggetti indicati come testimoni coincidono con i sottoscrittori delle relazioni già acquisite, sicché la prova richiesta non offre un autonomo contributo istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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