Sentenza del 26/02/2015 n. 1872 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Obbligo di denuncia penale - Giudizio di prognosi postuma - Compete al Giudice Tributario anche in assenza di effettiva presentazione della denuncia ovvero di esercizio dell'azione penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il raddoppio dei termini di accertamento previsto in presenza di fatti potenzialmente integranti un reato tributario, sostenendo che tale raddoppio non potesse operare in assenza di un’effettiva denuncia penale, di un esercizio dell’azione penale o in presenza dell’archiviazione della notizia di reato e della prescrizione del reato. La questione riguardava quindi se il giudice tributario dovesse valutare l’effettiva instaurazione del procedimento penale oppure soltanto la sussistenza, al momento dell’accertamento, dei presupposti che imponevano la denuncia.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il giudice tributario deve effettuare un giudizio di prognosi postuma, verificando se, sulla base degli elementi disponibili, sussistessero i presupposti per l’obbligo di denuncia penale. Non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata né che sia stata esercitata l’azione penale. L’archiviazione della notizia di reato, la prescrizione del reato o gli altri esiti del procedimento penale non incidono sulla legittimità dell’accertamento tributario. In presenza di una notizia di reato descrittiva di un’attività fraudolenta, il raddoppio dei termini è pertanto legittimo.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di un reato occorre verificare, con un giudizio di prognosi postuma, se sussistano i presupposti da cui discenda l’obbligo di denuncia penale.
Il raddoppio dei termini dipende dalla sussistenza obiettiva dei presupposti dell’obbligo di denuncia, valutati con riferimento al momento dell’accertamento, e non dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’esito del procedimento penale.
Obbligo di denuncia penale per i reati tributari
Il giudice tributario deve verificare la sussistenza dei presupposti da cui discenda l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa o dall’esercizio dell’azione penale.
L’obbligo di denuncia e la potenziale rilevanza penale dei fatti costituiscono il presupposto del raddoppio; non è richiesto un accertamento definitivo della responsabilità penale.
Massime di principio
- Per stabilire se un accertamento è tempestivo occorre verificare se, al momento dell’attività accertativa, i fatti descritti presentassero caratteristiche tali da imporre una denuncia penale.
- Il raddoppio dei termini può operare anche se la denuncia non è stata presentata, il procedimento penale non è iniziato oppure si è concluso con archiviazione o prescrizione.
- Il giudice tributario deve svolgere una valutazione autonoma e retrospettiva sulla potenziale rilevanza penale dei fatti, senza subordinare la validità dell’accertamento all’esito del procedimento penale.
- La mera esistenza di una notizia di reato non è necessariamente sufficiente: deve emergere una descrizione concreta di fatti fraudolenti o comunque astrattamente riconducibili a un reato tributario.
- Gli esiti favorevoli al contribuente nel procedimento penale non determinano automaticamente l’annullamento dell’accertamento fiscale, perché responsabilità penale e obbligazione tributaria restano valutazioni autonome.
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