Sentenza del 03/02/2023 n. 3451 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha proposto istanza di revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c. dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17925/2021, sostenendo che la Corte avrebbe omesso di considerare l'identità tra le banconote prelevate e quelle successivamente versate, come risultante dalle dichiarazioni dei funzionari bancari (B.B. e C.C.), circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe escluso la fondatezza degli accertamenti bancari utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di revocazione. Ha ritenuto che il ricorrente chiedesse in sostanza la rivalutazione di fatti e della prova già apprezzati dalla Commissione tributaria regionale, profilo non sindacabile in sede di revocazione. Inoltre la Corte ha osservato che la questione dell'identità delle banconote era già stata esaminata e valutata nella ordinanza impugnata e che non sussisteva un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione. Nessuna pronuncia sulle spese a carico dell'Agenzia (non costituitasi); è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione se dovuto (D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater).
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 391‑bis
La Corte ha applicato la norma limitando la revocazione: non è ammessa per rimodulare la valutazione delle prove già svolte; la revocazione richiede profili straordinari e non un diverso apprezzamento dei fatti.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Richiamata come base normativa per la revocazione, la norma è stata interpretata nel senso che non consente la rinnovazione del giudizio di fatto salvo specifiche ipotesi tassative (es. fondamentale errore di fatto) non dimostrate dal ricorrente.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8‑bis (conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Riferita solo in ordine alle conclusioni presentate in udienza; non incide sul merito della revocazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'obbligo di pagamento del contributo unificato da parte del ricorrente, qualora dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391‑bis c.p.c. e connesse (art. 395) non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione delle prove: è ammessa solo per i motivi straordinari espressamente previsti dalla legge (es. errore di fatto essenziale, documenti nuovi, falsità), non per dissensi sulla valutazione probatoria già operata dal giudice di merito.
- Se il ricorrente contesta accertamenti bancari fondandosi su dichiarazioni dei funzionari di banca, occorre dimostrare che tali dichiarazioni costituiscono un elemento nuovo o che sussiste un errore palese e decisivo nella valutazione già compiuta; altrimenti la contestazione verrà considerata una mera diversa apprezzamento probatorio e sarà inammissibile in sede di revocazione.
- La mancata costituzione dell'Amministrazione resistente può influire sulla liquidazione delle spese ma non impedisce alla Corte di valutare l'ammissibilità del ricorso; l'assenza della resistente non equivale a conferma delle ragioni del ricorrente.
- Prima di proporre una revocazione è necessario verificare se la questione sia già stata espressamente esaminata e motivata nelle pronunce precedenti: se il nuovo atto si limita a riformulare argomentazioni già respinte, la revocazione verrà dichiarata inammissibile.
- In procedure contro l'Agenzia delle entrate, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso di revocazione, il contribuente può essere tenuto al versamento del contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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