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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7977/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

i ricorrenti contestavano, in vari motivi: la sussistenza e la qualificazione della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis), l'applicazione della circostanza aggravante della "disponibilità di armi" (art. 416-bis, comma 4), errori nella valutazione probatoria (presunto travisamento), difformità tra dispositivo e motivazione (errore materiale sul "capo 6" / "capo 7"), vizi nel calcolo della pena (con riferimento all'art. 63, comma 4 e all'art. 99, comma 4), la qualificazione della recidiva e la valutazione delle circostanze attenuanti/antecedenti.

La decisione

la Corte di Cassazione ha: - dichiarato inammissibile il ricorso di Dimino e quello del Procuratore Generale; - accolto in parte i ricorsi di Antonino Nicosia: ha ritenuto infondate le censure rivolte alla valutazione globale del materiale probatorio (nessun travisamento), ha però corretto un errore materiale nel dispositivo (doveva leggersi "capo 6" anzichì di "capo 7") e ha rilevato un vizio nella dosimetria della pena (la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4 non rientra tra le circostanze ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma 4). Avendo tutti gli elementi, la Corte ha rideterminato le pene: per Nicosia la pena complessiva rideterminata risulta in circa anni 13, mesi 6 (e giorni) di reclusione; per Dimino, pur essendo il suo ricorso inammissibile, il principio di estensione (art. 587 c.p.p.) ha permesso di applicare la stessa correzione sul calcolo, rideterminando la pena complessiva finale in circa anni 17 e mesi 3 di reclusione (come dettagliato nella motivazione). In sintesi: parziale accoglimento per Nicosia (su profili di diritto e di dosimetria), inammissibilità per Dimino e per il Procuratore Generale; nessuna assoluzione generalizzata dalle contestazioni mafiose.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    comma 4 (circostanza aggravante della disponibilità di armi)

    la Corte afferma che, per associazioni mafiose "storiche" (es. Cosa nostra), la disponibilità di armi può essere desunta anche per relationem o per fatto notorio riferibile al sodalizio nel suo complesso; non è richiesta l'individuazione puntuale di armi nel possesso personale del singolo partecipe

  • art. 416-bis.1 c.p.

    comma primo (aggravante per il delitto di falso commesso per agevolare il sodalizio)

    la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando il falso risulti finalizzato ad agevolare l'associazione (valutazione collegata al contesto delle visite e dei temi di rilevanza associativa)

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), e)

    limiti del sindacato in Cassazione: non è consentita la pura rivalutazione del fatto; il ricorso per travisamento della prova è possibile solo se indicati specificamente atti e prove che dimostrano l'inesistenza o un risultato di prova diverso da quello ritenuto dai giudici di merito

  • art. 63 c.p.

    disciplina il concorso tra circostanze aggravanti e quelle ad effetto speciale; la Corte ha stabilito che l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4 non rientra tra le circostanze ad effetto speciale che comportano cumulazione diversa, quindi va calcolata secondo le regole ordinarie e non come "speciale" ai sensi dell'art. 63, comma 4

  • art. 99 c.p.

    comma 4 (recidiva qualificata/effetto speciale)

    la Corte ha applicato e motivato l'aumento per recidiva reiterata (seguendo l'interpretazione secondo cui, ai fini dell'applicazione, è sufficiente che al momento del fatto l'imputato risultasse gravato da condanne definitive pregresse idonee a dimostrare maggiore pericolosità)

  • art. 587 c.p.p.

    principio di estensione: una censura di natura oggettiva sul calcolo della pena proposta da un coimputato può estendersi anche ai coimputati, con conseguente applicazione degli effetti favorevoli anche a loro

  • art. 81 c.p.

    comma secondo (continuazione)

    la Corte ha ritenuto corretta l'operazione di incremento per i reati di continuazione quando la condotta successiva costituisce fatto nuovo rispetto al reato permanente; quindi nessun vizio ne bis in idem nell'uso di precedenti per aumenti quando fronteggiano condotte successive

  • art. 591 c.p.p.

    richiama i requisiti di specificità del ricorso in cassazione: la mancanza di correlazione fra censure e motivazione conduce all'inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale e alternativa delle prove: le doglianze che chiedono una diversa lettura delle stesse risultano inammissibili salvo che non si allegi e dimostri un travisamento della prova con indicazione puntuale degli atti rilevanti
  • L'errore materiale fra dispositivo e motivazione (ad es. "capo 6" vs "capo 7") può essere corretto dalla Corte se la motivazione ricostruisce in modo chiaro la volontà del giudice e consente la rettifica senza incidere sul giudizio di merito
  • La circostanza aggravante della disponibilità di armi (art. 416-bis, comma 4) può essere accertata anche per relationem quando il sodalizio è storicamente noto per l'armamento; non sempre è necessario dimostrare il possesso individuale di armi
  • La qualificazione di una circostanza come "ad effetto speciale" ai sensi dell'art. 63, comma 4 va valutata con attenzione: non tutte le aggravanti che aumentano la pena rientrano in tale categoria e la loro errata qualificazione porta a viziare la dosimetria
  • Le questioni di calcolo della pena che riguardano regole oggettive (es.: cumulazione di aggravanti) non sono necessariamente personali e, se accolte per un ricorrente, possono estendersi ai coimputati in posizione analoga (art. 587 c.p.p.)
  • La recidiva reiterata in giudizio di cognizione può essere applicata se al momento del fatto l'imputato risulta gravato da sentenze definitive pregresse che attestano maggiore pericolosità, anche in assenza di una precedente dichiarazione formale di recidiva semplice
  • La motivazione del giudice di merito deve essere "effettiva" e coerente: la Corte di legittimità verifica la struttura logica e la compatibilità con gli atti processuali, ma non sostituisce il proprio giudizio di fatto a quello del merito

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