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Sentenza

Sentenza n. 1056/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento 1) del provvedimento del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze n. 2740 del 29.10.2021 avente ad oggetto il diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria prot. 10816/1995 del 23.02.1995, posizione C/1866, e il conseguente ordine di demolizione, notificato in data 10.11.2021; 2) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente tra cui, in particolare: a) il parere negativo reso dalla società Autostrade per l’Italia s.p.a. (protocollo del Comune di Firenze GA 229947/2021 del 13.07.2021) sugli interventi di cui al punto n. 1) della domanda di concessione edilizia in sanatoria C/1866 del 23/02/1995; b) ove occorrer possa, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990 prot. GP 35885/2019 del 30.01.2019, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990 prot. n. GP 124707/2019 del 10.04.2019 ed il successivo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990 prot. n. GP 232942/2020 del 10.09.2020.

Giustizia amministrativa202200102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa ad ampliamenti e ristrutturazione, con conseguente ordine di demolizione, nonché parere negativo sulla compatibilità con il vincolo autostradale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e concessionaria autostradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della sanatoria edilizia e il conseguente ordine di demolizione relativi a opere realizzate senza titolo, nonché il parere negativo della società concessionaria autostradale. L’immobile ricadeva in area sottoposta a vincoli paesaggistico, cimiteriale e autostradale. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della disciplina sul condono edilizio e sulle fasce di rispetto stradali, nonché violazione dei principi costituzionali ed europei, difetto di istruttoria, travisamento, falso presupposto, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento e sviamento. Il ricorrente ha sostenuto che il parere autostradale fosse carente perché non avrebbe valutato adeguatamente lo stato dei luoghi, la presenza di altre costruzioni, la natura di ampliamento dell’opera e la possibile applicazione delle distanze ridotte previste per le aree edificabili o trasformabili ovvero per i centri abitati. Con il secondo motivo è stata contestata la legittimità del diniego per mancata produzione della certificazione di idoneità statica e sismica, sostenendo che il ricorrente avrebbe atteso il parere della concessionaria autostradale prima di sostenere i costi necessari per ottenere la certificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sul contrasto delle opere con il vincolo autostradale. Le opere, realizzate nel 1993, erano collocate a meno di sessanta metri dal confine di un’autostrada, in area agricola esterna al centro abitato e non qualificata dallo strumento urbanistico come edificabile o trasformabile. Trovava quindi applicazione l’art. 26, comma 2, del d.P.R. 495/1992, che impone per le autostrade una distanza minima di sessanta metri fuori dai centri abitati. Il vincolo di inedificabilità è stato ritenuto assoluto e applicabile tanto alle nuove costruzioni quanto agli ampliamenti, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera, dalla sua eventuale modesta consistenza, dalla preesistenza dell’edificio o dalla presenza di altre costruzioni abusive. Non era applicabile la distanza ridotta di trenta metri prevista dall’art. 26, comma 3, perché l’area non era edificabile o trasformabile secondo lo strumento urbanistico. La mera presenza di costruzioni nell’area non bastava a qualificarla come centro abitato, la cui delimitazione dipende dalla disciplina normativa e dalla relativa perimetrazione. Il parere della concessionaria è stato ritenuto adeguatamente recepito dal Comune e il diniego sufficientemente motivato mediante il richiamo a un vincolo direttamente derivante dalla legge. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego per mancata produzione della certificazione di idoneità statica e sismica richiesta dall’amministrazione. L’art. 39, comma 4, della l. 724/1994 rende improcedibile la domanda di condono quando il richiedente non deposita entro il termine assegnato la documentazione integrativa richiesta. Il ricorrente era stato sollecitato più volte, ma aveva scelto di attendere l’esito del parere autostradale per evitare costi ritenuti eventualmente inutili. Tale scelta non giustificava l’inadempimento, soprattutto per le opere diverse da quelle direttamente interessate dal vincolo autostradale. Il diniego era comunque sorretto, per le opere di ampliamento, anche dall’autonomo e insuperabile contrasto con il vincolo autostradale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in complessivi 3.000 euro, ripartiti in 1.500 euro in favore del Comune e 1.500 euro in favore della società concessionaria.

Norme richiamate

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il richiamo alla tutela della proprietà non impedisce l’applicazione dei vincoli pubblicistici di inedificabilità né determina l’illegittimità del diniego di sanatoria.

  • art. 41 Costituzione

    Il richiamo alla libertà di iniziativa economica non prevale sui vincoli e sulle discipline pubblicistiche applicabili all’attività edilizia.

  • art. 97 Costituzione

    Il principio di buon andamento e imparzialità è stato invocato dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato violazioni nell’istruttoria e nella decisione amministrativa.

  • art. 32, comma 7, l. 47/1985

    La disposizione è richiamata nell’ambito della disciplina della sanatoria edilizia e dei pareri necessari; non ha condotto all’accoglimento delle censure.

  • art. 35 l. 47/1985

    La certificazione di idoneità statica e sismica costituisce documentazione necessaria per l’istruttoria della domanda di condono edilizio.

  • art. 39 l. 724/1994

    La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.

    La mancata produzione tempestiva della documentazione richiesta rende improcedibile la domanda di sanatoria e legittima il diniego, salvo il caso di impossibilità non imputabile.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordine di demolizione conseguente al diniego della sanatoria.

  • art. 3, comma 1, n. 8, d.lgs. 285/1992

    Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

    La qualificazione di un’area come centro abitato dipende dai presupposti normativi e dalla delimitazione prevista, non dalla mera presenza di alcune costruzioni.

  • art. 19 l. 765/1967

    Fuori dal perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale misurate a partire dal ciglio della strada.

    La norma ha introdotto il vincolo di rispetto stradale applicabile alle opere realizzate fuori dai centri abitati.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Fuori dai centri abitati [...] le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 60 m per le strade di tipo A.

    Per le autostrade situate fuori dai centri abitati la fascia di rispetto è di sessanta metri e il vincolo opera anche per gli ampliamenti.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 495/1992

    Fuori dai centri abitati [...] ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale [...] le distanze [...] non possono essere inferiori a 30 m per le strade di tipo A.

    La distanza ridotta di trenta metri è applicabile solo quando l’area sia prevista dallo strumento urbanistico come edificabile o trasformabile; tale presupposto non ricorre nelle aree agricole.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 285/1992

    Le autostrade sono strade di tipo A ai fini dell’applicazione delle distanze di rispetto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il richiamo nel provvedimento all’esistenza di un vincolo direttamente derivante dalla legge è sufficiente a motivare il diniego; una motivazione ulteriore sarebbe necessaria per un’eventuale deroga al vincolo.

  • art. 2, comma 7, l. 241/1990

    I termini procedimentali possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

    La disposizione disciplina la sospensione dei termini per acquisire documentazione, senza esonerare il privato dall’onere di produrre la documentazione integrativa richiesta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    I preavvisi di rigetto hanno consentito al richiedente di conoscere le carenze ostative, senza che la documentazione fosse poi tempestivamente integrata.

Massime di principio

  • Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e si applica indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera, operando tanto per le nuove costruzioni quanto per gli ampliamenti di edifici preesistenti, anche se di modesta entità o arretrati rispetto ad altre opere.
  • Fuori dai centri abitati, la distanza minima di sessanta metri prevista per le autostrade dall’art. 26, comma 2, del d.P.R. 495/1992 è sostituita dalla distanza ridotta di trenta metri prevista dal comma 3 soltanto se l’area è qualificata dallo strumento urbanistico generale come edificabile o trasformabile e ricorrono gli ulteriori presupposti normativi.
  • La mera presenza di alcune costruzioni non qualifica un’area come centro abitato ai fini della disciplina delle fasce di rispetto stradali; occorre la sussistenza dei presupposti normativi e della relativa delimitazione amministrativa.
  • Nel procedimento di condono edilizio, il richiedente ha l’onere di produrre tempestivamente la documentazione integrativa richiesta dall’amministrazione, inclusa la certificazione di idoneità statica e sismica. La mancata produzione entro il termine assegnato comporta l’improcedibilità della domanda e legittima il diniego, salvo impossibilità non imputabile.
  • La natura plurimotivata del diniego rende autonomamente decisivo ciascun capo motivazionale idoneo a sorreggere il provvedimento: l’eventuale superamento di uno dei motivi non determina l’annullamento se permane un’altra ragione legittima e insuperabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimentoProporzionalità e ragionevolezza

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