Cassazione Penale, Sentenza n. 26208/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che, in accoglimento del concordato tra le parti, aveva ridotto la pena per il delitto di rapina aggravata. Il difensore ha dedotto: (1) omissione di motivazione sulla questione della declaratoria di delinquenza abituale ex art.102 cod.pen., lamentando che tale motivo non era stato oggetto di rinuncia nel concordato; (2) omissione di motivazione in relazione alle cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. La Corte territoriale si era limitata ad applicare la pena concordata senza affrontare la declaratoria di delinquente abituale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: dall'esame degli atti è emerso che il ricorrente aveva rinunciato solamente ai motivi relativi alla responsabilità, non al motivo relativo all'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di delinquente abituale. Poiché si tratta di profilo sottratto alla disponibilità delle parti e investito da specifico gravame, la Corte d'appello doveva esaminare la doglianza. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di delinquente abituale e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo giudizio su quel punto. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art.23, comma 8
Norma richiamata per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare; utilizzo come regola procedurale per lo svolgimento del processo in forma semplificata.
D.L. n.198/2022, art.8
Analogamente richiamata per la disciplina procedurale che consente la trattazione cartolare della causa.
art. 599-bis c.p.p.
Regola il concordato in appello; la giurisprudenza interpreta l'impugnabilità in Cassazione della sentenza emessa ex art.599-bis come limitata a vizi sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del pubblico ministero e su divergenze tra contenuto dell'accordo e pronuncia del giudice, escludendo altre doglianze rinunciate o concernenti proscioglimenti non trasfusi in illegittimità della pena.
art. 102 c.p.
Disciplina la declaratoria di delinquente abituale; nella sentenza è stata considerata una statuizione di ordine pubblico/non totalmente disponibile alle parti, pertanto non automaticamente tacitabile dal concordato e suscettibile di specifico gravame.
art. 129 c.p.p.
Riguarda le cause di proscioglimento; la Corte di legittimità ha osservato che le doglianze su mancata valutazione di cause di proscioglimento sono, di regola, inammissibili con riferimento al concordato in appello, salvo che non rientrino nei limiti di impugnabilità riconosciuti dall'art.599-bis.
Massime di principio
- Nel concordato in appello le parti possono rinunciare a motivi relativi alla responsabilità, ma questioni di ordine pubblico (es. declaratoria di delinquente abituale) non sono automaticamente disponibili e devono essere comunque valutate dal giudice se dedotte.
- Il ricorso per Cassazione contro sentenze rese in esito a concordato è ammesso limitatamente a vizi attinenti alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero e al disallineamento tra accordo e pronuncia; altre doglianze rinunciate sono inammissibili.
- Se dalla documentazione emerge che un motivo non è stato oggetto di rinuncia, la Corte d'appello è tenuta a darne motivazione; la Cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rinviare la questione che non è stata correttamente esaminata.
- Le doglianze sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. tendono ad essere considerate inammissibili in sede di cassazione quando rientrano nella sfera delle questioni rinunciabili con il concordato.
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