Cassazione Penale, Ordinanza n. 16569/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di condanna pronunciata nei gradi di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto in abitazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, ma l'unico motivo è stato ritenuto intrinsecamente generico, perché non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a sostegno dell'impugnazione né specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
artt. 56 e 624-bis c.p.
Viene richiamata la qualificazione giuridica del fatto come tentativo di furto in abitazione, oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 624-bis c.p.
Individua il reato di furto in abitazione; nel caso concreto la contestazione riguarda la forma tentata, ai sensi anche dell'art. 56 c.p.
art. 56 c.p.
Consente di qualificare il fatto come tentativo di delitto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente generico e non espone in modo puntuale le ragioni di diritto dell'impugnazione, né si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione difensiva in cassazione deve contenere un confronto critico con la sentenza gravata: l'assenza di riferimenti concreti alla motivazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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