Cassazione Penale, Ordinanza n. 13228/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi sei di arresto per una violazione del Codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato i criteri seguiti nel quantificare il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da motivazione sufficiente e conforme alla legge quanto alla quantificazione della pena. Ha ribadito che una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; quando invece la sanzione è determinata in misura media o vicina al minimo, la scelta del giudice di merito, implicitamente fondata sui criteri dell'art. 133 c.p., è insindacabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne affronta il contenuto precettivo, ma prende atto della sua applicazione.
art. 133 c.p.
richiamato come criterio di commisurazione della pena; la scelta del giudice di merito di irrogare una pena media o prossima al minimo è ritenuta non sindacabile in cassazione se adeguatamente sorretta.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla determinazione della pena è inammissibile quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e la pena sia stata fissata in misura media o prossima al minimo edittale, poiché in tal caso la commisurazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Una motivazione specifica e particolarmente analitica sulla dosimetria della pena è richiesta soprattutto quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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