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Sentenza

Sentenza n. 5790/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5913 del 4 novembre 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 5913/2024, che aveva respinto le domande di risoluzione per inadempimento della convenzione urbanistica, restituzione delle somme e delle aree trasferite e risarcimento dei danni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto le domande fondate sull’asserito grave inadempimento del Comune alla convenzione urbanistica del 12 luglio 2019. Secondo l’appellante, il Comune avrebbe dovuto rilasciare i titoli edilizi in variante necessari per consentire l’adeguamento del progetto alle prescrizioni antincendio, poiché aveva originariamente rilasciato i permessi di costruire in variante nn. 55, 56 e 57 del 2019 senza acquisire previamente il parere dei Vigili del fuoco, in violazione dell’art. 5, comma 3, lett. b), d.P.R. 380/2001. La società ha sostenuto che tale omissione comunale avrebbe impedito l’avvio dei lavori e reso necessarie le successive istanze di variante presentate nel 2020 e nel 2022, poi respinte dal Comune. Con il primo motivo d’appello ha contestato il mancato accertamento del grave inadempimento; con il secondo ha dedotto il proprio integrale adempimento agli obblighi convenzionali; con il terzo ha censurato la conclusione secondo cui la mancata acquisizione del parere dei Vigili del fuoco non avrebbe avuto portata impeditiva dell’inizio dei lavori. La società aveva inoltre chiesto la restituzione delle somme versate e delle aree trasferite in esecuzione della convenzione e il risarcimento dei danni, quantificati in euro 23.206.124,20. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a. e la tardività della riproposizione, effettuata con memoria, dei motivi di primo grado non esaminati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile la riproposizione dei motivi di primo grado effettuata dalla società con la memoria del 23 marzo 2026, perché tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 101 c.p.a. Applicando il criterio della ragione più liquida, ha esaminato direttamente i motivi d’appello, senza affrontare le ulteriori eccezioni pregiudiziali del Comune, ritenendoli manifestamente infondati. I tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il Collegio ha chiarito che non era in discussione la necessità di acquisire il parere dei Vigili del fuoco prima dell’inizio dei lavori, né l’eventuale irregolarità originaria dei titoli edilizi rilasciati nel 2019; il punto decisivo era invece se la società avesse dimostrato che le varianti richieste nel 2020 e nel 2022 fossero causalmente necessarie per adeguare il progetto alle prescrizioni antincendio e, quindi, per poter iniziare i lavori. Tale dimostrazione è mancata. Il parere favorevole dei Vigili del fuoco del 6 maggio 2020 imponeva soltanto di garantire l’accesso dei mezzi di soccorso alla corte scoperta individuata nella tavola TG01. I lavori indicati dalla società come oggetto delle varianti — cavedi di aerazione, filtri a prova di fumo, modifiche interne e variazioni delle superfici dei balconi — non sono stati specificamente collegati a tale prescrizione. Anche la successiva nota dei Vigili del fuoco del 13 settembre 2022 non evidenziava la necessità delle varianti, ma rilevava incompletezze delle relazioni e dei grafici e l’assenza del formato digitale richiesto. L’appellante non ha quindi contestato in modo puntuale e specifico, come richiesto dall’art. 101, comma 1, c.p.a., la statuizione centrale del TAR sull’assenza di prova del rapporto causale tra parere antincendio e varianti richieste. Non essendo stato dimostrato un inadempimento comunale idoneo a fondare la risoluzione della convenzione, sono state respinte anche le domande restitutorie e risarcitorie. La sentenza di primo grado è stata confermata e la società è stata condannata al pagamento di euro 6.000,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio d’appello.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L’appello deve contenere specifiche censure contro le statuizioni della sentenza impugnata; la riproposizione dei motivi di primo grado non esaminati deve avvenire nel termine previsto, non potendo essere effettuata tardivamente con memoria.

  • art. 5, comma 3, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata dalla società per sostenere l’obbligo di acquisire il parere dei Vigili del fuoco prima del rilascio dei titoli edilizi; il Consiglio di Stato non fonda tuttavia su tale profilo la decisione, concentrandosi sull’assenza di prova del nesso tra prescrizione antincendio e varianti richieste.

  • art. 3 d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

    Richiamato quale fondamento della richiesta del parere dei Vigili del fuoco sulla conformità del progetto alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

  • art. 7, comma 6, legge regionale n. 19/2009

    Richiamato nel quadro della disciplina regionale invocata per il cambio di destinazione d’uso e per i titoli edilizi oggetto della vicenda, senza costituire la ratio decisiva della pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello amministrativo, la parte deve contestare in modo puntuale e specifico la statuizione decisoria posta a fondamento della sentenza di primo grado; la mera riproposizione della ricostruzione difensiva o dei motivi già dedotti, senza confrontarsi con la ratio decidendi, non è sufficiente.
  • La riproposizione dei motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado deve rispettare il termine previsto dall’art. 101 c.p.a.; la riproposizione effettuata tardivamente con memoria è inammissibile.
  • L’eventuale illegittimità originaria di un titolo edilizio per mancata acquisizione di un parere obbligatorio non dimostra, di per sé, l’inadempimento dell’amministrazione a una convenzione urbanistica: il privato deve provare il rapporto causale concreto tra l’omissione procedimentale, le prescrizioni contenute nel parere successivamente acquisito e la necessità delle varianti richieste.
  • La risoluzione per inadempimento di una convenzione urbanistica, così come le conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie, richiede la prova di un inadempimento dell’amministrazione causalmente rilevante rispetto all’impossibilità o al concreto impedimento dell’attività edificatoria; non è sufficiente allegare genericamente che il mancato rilascio di varianti abbia impedito l’avvio dei lavori.
  • Quando il contenuto del parere tecnico-amministrativo impone una prescrizione circoscritta, il nesso tra tale prescrizione e opere ulteriori oggetto di una variante deve essere dimostrato specificamente; l’assenza di una connessione evidente tra la prescrizione e i lavori progettati esclude la prova dell’inadempimento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTitoli abilitativi ediliziAppello
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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