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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16777/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo in modo generico il difetto degli elementi costitutivi dei reati a lui ascritti. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata e non indica, in modo puntuale, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggerebbero il dissenso. Il motivo è quindi ritenuto privo della necessaria specificità richiesta per l'ammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata del provvedimento impugnato

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito dell'inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, in mancanza di esonero, il versamento alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere una critica argomentata del provvedimento impugnato e non può risolversi in affermazioni generiche o meramente assertive.
  • Per essere ammissibile, l'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle censure.
  • La denuncia generica del difetto degli elementi costitutivi del reato, senza confutazione della motivazione di merito, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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