Cassazione Civile, Ordinanza n. 09174/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La società appaltatrice aveva convenuto in giudizio la committente chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dello spostamento, unilateralmente disposto dalla committente, di uno dei centri di distribuzione indicati nel contratto di appalto di trasporto merci stipulato il 1° maggio 2009. Il contratto prevedeva che ogni modifica dovesse risultare da accordo scritto a pena di invalidità ai sensi dell'art. 1352 c.c. Secondo l'attrice, la chiusura di uno dei centri e il trasferimento delle attività in altra sede avevano imposto un diverso assetto operativo, con aggravio di costi perché, non essendo il nuovo sito idoneo al parcheggio dei mezzi, i camion e gli autisti dovevano rientrare ogni fine settimana presso la sede dell'appaltatrice per ripartire il lunedì successivo. La domanda era stata rigettata in primo grado e in appello. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1352 e 1453 c.c., sostenendo che la modifica contrattuale non era mai stata concordata per iscritto e che la mera prosecuzione dell'esecuzione non poteva valere come rinuncia alla forma scritta; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando il mancato esame delle prove richieste per dimostrare la propria contestazione della modifica unilaterale e l'erronea motivazione con cui la corte di merito aveva ritenuto irrilevanti tali prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui la forma scritta pattiziamente prevista per le modifiche contrattuali può essere tacitamente rinunciata anche mediante comportamenti concludenti incompatibili con il suo mantenimento. Nel caso concreto, la prosecuzione per circa due anni dell'esecuzione dei trasporti dopo lo spostamento del centro di distribuzione è stata valorizzata come accettazione della modifica e rinuncia tacita alla forma scritta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né apparente e che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1352 c.c.
"ogni accordo modificativo del presente accordo dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità"
La forma scritta pattiziamente prevista per le modifiche contrattuali può essere successivamente oggetto di rinuncia, anche tacita, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento.
art. 1453 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'esecuzione della prestazione poteva avvenire con riserva di far valere l'inadempimento e il risarcimento del danno; la Corte non ha accolto tale lettura, valorizzando invece l'accettazione della modifica contrattuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma di legittimità invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sul tema della modifica contrattuale e della forma scritta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per dedurre un vizio di motivazione/struttura della sentenza; la Corte ha ribadito che il vizio dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ricorre solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La violazione si configura solo in presenza di mancanza grafica della motivazione, motivazione meramente apparente, perplessa o oggettivamente incomprensibile, o manifestamente contraddittoria; non è consentito un controllo sulla sufficienza della motivazione tramite riesame delle prove.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha osservato che la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito, non ammissibile in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando le parti pattuiscono la forma scritta per le modifiche del contratto, tale requisito può essere successivamente rinunciato anche tacitamente, purché la volontà abdicativa emerga da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di mantenerlo.
- La prosecuzione dell'esecuzione del rapporto dopo una modifica unilaterale, per un apprezzabile arco temporale e senza rifiuto della prestazione, può essere valorizzata dal giudice di merito come accettazione della modifica e rinuncia alla forma convenuta per la sua formalizzazione.
- Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa lettura dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ricorre solo in ipotesi estreme di assenza, apparenza o incomprensibilità della motivazione, non quando si contesti la sufficienza o la persuasività del ragionamento decisorio.
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