Cassazione Penale, Sentenza n. 40559/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la riforma operata dalla Corte d'appello con censure diverse: a) per Caruso e La Porta contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (violazione di legge e vizio motivazionale); b) per La Porta contestata anche la applicazione della continuazione e il presunto ne bis in idem con precedente sentenza di Caltagirone; c) per Yeboah contestata l'esclusione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (si sarebbe illegittimamente valorizzata l'abitualita' dello spaccio) e la mancata applicazione delle attenuanti generiche; d) per Brancato censurata presunta travisamento della prova e l'errata valutazione delle intercettazioni (art. 192 c.p.p. comma 3).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi di Caruso e Brancato (inammissibili) e ha rigettato il ricorso di La Porta; ha invece accolto il ricorso di Yeboah, annullando la sentenza impugnata nei suoi confronti e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Sono state imposte condanne alle spese processuali per i ricorrenti soccombenti e disposto l'obbligo, in via equitativa, del versamento di 3.000 euro a ciascun ricorrente alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (comma 7)
La norma sull'attenuante per la collaborazione processuale puo' essere riconosciuta anche in assenza delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento congiunto delle generiche avrebbe costituito una duplicazione della valutazione positiva della collaborazione, decisione valutabile in sede di merito
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (comma 5)
La fattispecie del fatto di lieve entita' puo' essere configurata anche quando l'attivita' di spaccio sia continuativa e non occasionale; la valutazione e' globale e prende in considerazione tutti gli indici (quantita', qualita', modalita' e circostanze), per cui pluralita' di cessioni o diversita' di sostanze non escludono automaticamente la lieve entita'
art. 192 cod. proc. pen. (comma 3)
La censura relativa al travisamento della prova e alla valutazione delle intercettazioni non e' stata accolta: la Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici evidenti
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione e alla regola del ne bis in idem: la giurisprudenza interpreta la contestazione 'aperta' ex art. 73 come riferita ai singoli episodi concretamente individuati, sicche' non sempre opera il divieto di reformatio in peius o ne bis in idem quando fatti distinti vengano successivamente giudicati
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sulle attenuanti generiche: la valutazione delle generiche e' rimessa al giudice di merito e puo' essere esclusa per la personalita' negativa o il comportamento processuale dell'imputato
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rianalizza i fatti in sede di legittimità: le critiche alla valutazione probatoria e alle intercettazioni sono inammissibili se si limitano a proporre una diversa lettura degli stessi elementi senza evidenziare vizi logico-giuridici
- Il riconoscimento dell'attenuante per collaborazione e delle attenuanti generiche non e' automaticamente incompatibile: il giudice di merito puo' negare le generiche se la loro concessione comporterebbe una duplicazione ingiustificata della premialita' gia attribuita alla collaborazione
- La fattispecie del fatto di lieve entita' ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici (quantita', qualita', modalita', circostanze): attivita' non occasionale o pluralita' di cessioni non escludono di per se' la configurabilita' della lieve entita'
- La qualifica della continuazione richiede che i fatti successivi siano concretamente individuati e provati; la mera sovrapposizione temporale non determina automaticamente il ne bis in idem se gli episodi non coincidono nei fatti accertati
- I ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e, in applicazione della giurisprudenza costituzionale, il versamento di somme alla cassa delle ammende se la mancata ammissibilita' non e' dovuta a colpa nella determinazione della causa
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