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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40559/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la riforma operata dalla Corte d'appello con censure diverse: a) per Caruso e La Porta contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (violazione di legge e vizio motivazionale); b) per La Porta contestata anche la applicazione della continuazione e il presunto ne bis in idem con precedente sentenza di Caltagirone; c) per Yeboah contestata l'esclusione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (si sarebbe illegittimamente valorizzata l'abitualita' dello spaccio) e la mancata applicazione delle attenuanti generiche; d) per Brancato censurata presunta travisamento della prova e l'errata valutazione delle intercettazioni (art. 192 c.p.p. comma 3).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi di Caruso e Brancato (inammissibili) e ha rigettato il ricorso di La Porta; ha invece accolto il ricorso di Yeboah, annullando la sentenza impugnata nei suoi confronti e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Sono state imposte condanne alle spese processuali per i ricorrenti soccombenti e disposto l'obbligo, in via equitativa, del versamento di 3.000 euro a ciascun ricorrente alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (comma 7)

    La norma sull'attenuante per la collaborazione processuale puo' essere riconosciuta anche in assenza delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento congiunto delle generiche avrebbe costituito una duplicazione della valutazione positiva della collaborazione, decisione valutabile in sede di merito

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (comma 5)

    La fattispecie del fatto di lieve entita' puo' essere configurata anche quando l'attivita' di spaccio sia continuativa e non occasionale; la valutazione e' globale e prende in considerazione tutti gli indici (quantita', qualita', modalita' e circostanze), per cui pluralita' di cessioni o diversita' di sostanze non escludono automaticamente la lieve entita'

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 3)

    La censura relativa al travisamento della prova e alla valutazione delle intercettazioni non e' stata accolta: la Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici evidenti

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla contestazione e alla regola del ne bis in idem: la giurisprudenza interpreta la contestazione 'aperta' ex art. 73 come riferita ai singoli episodi concretamente individuati, sicche' non sempre opera il divieto di reformatio in peius o ne bis in idem quando fatti distinti vengano successivamente giudicati

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato implicitamente nel ragionamento sulle attenuanti generiche: la valutazione delle generiche e' rimessa al giudice di merito e puo' essere esclusa per la personalita' negativa o il comportamento processuale dell'imputato

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rianalizza i fatti in sede di legittimità: le critiche alla valutazione probatoria e alle intercettazioni sono inammissibili se si limitano a proporre una diversa lettura degli stessi elementi senza evidenziare vizi logico-giuridici
  • Il riconoscimento dell'attenuante per collaborazione e delle attenuanti generiche non e' automaticamente incompatibile: il giudice di merito puo' negare le generiche se la loro concessione comporterebbe una duplicazione ingiustificata della premialita' gia attribuita alla collaborazione
  • La fattispecie del fatto di lieve entita' ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici (quantita', qualita', modalita', circostanze): attivita' non occasionale o pluralita' di cessioni non escludono di per se' la configurabilita' della lieve entita'
  • La qualifica della continuazione richiede che i fatti successivi siano concretamente individuati e provati; la mera sovrapposizione temporale non determina automaticamente il ne bis in idem se gli episodi non coincidono nei fatti accertati
  • I ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e, in applicazione della giurisprudenza costituzionale, il versamento di somme alla cassa delle ammende se la mancata ammissibilita' non e' dovuta a colpa nella determinazione della causa

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