Ordinanza n. 82/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., per l’annullamento della nota prot. n. 236026 dell’1.10.2025, con la quale la Direzione Generale dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata ha riscontrato l’istanza di accesso della ENI Rewind S.p.A. del 26.9.2025, facendo presente che “non è stato possibile rinvenire la documentazione richiesta”, cioè: “il progetto di realizzazione della discarica, approvato con Del. G.R. n. 3366 del 25.5.1992, e della relativa documentazione a supporto, tra cui il titolo sull’area in capo a Total Mineraria S.p.A.”; “l’autorizzazione all’esercizio della predetta discarica, con gli eventuali allegati tecnici (es. piano di gestione post operam)”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che ha riscontrato l'istanza di accesso dichiarando di non aver rinvenuto la documentazione richiesta
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro la nota con cui la Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata ha comunicato di non aver rinvenuto: il progetto di realizzazione di una discarica, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 25 maggio 1992, la relativa documentazione a supporto, incluso il titolo sull'area, e l'autorizzazione all'esercizio della discarica con gli eventuali allegati tecnici, quale il piano di gestione post operam. Prima di definire il giudizio sull'accesso, il TAR ha ritenuto necessario verificare le modalità di conservazione degli atti, le ragioni del loro eventuale smarrimento, le ricerche concretamente effettuate e le ragioni dell'impossibilità di reperirli, nonché accertare se i documenti siano stati oggetto di scarto archivistico oppure trasferiti all'Archivio di Stato ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. n. 445/2000.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al dirigente della Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata oppure al responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione dovrà specificare le modalità di conservazione degli atti, le ragioni del loro smarrimento, le ricerche compiute e l'impossibilità di reperirli, oltre a indicare se i documenti siano stati scartati o trasferiti all'Archivio di Stato. È stata fissata la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.
La controversia è stata introdotta con il rito previsto per la tutela giurisdizionale in materia di accesso, ma l'ordinanza non definisce ancora la domanda.
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR n. 445/2000
Il TAR richiede una dichiarazione sostitutiva destinata ad attestare le modalità di conservazione, le ricerche effettuate e le ragioni dell'eventuale irreperibilità degli atti.
art. 67 d.P.R. n. 445/2000
Responsabile ex art. 67 DPR n. 445/2000 del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
La dichiarazione può essere resa anche dal responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi della Regione.
art. 68 d.P.R. n. 445/2000
ai sensi dell’art. 68 DPR n. 445/2000, sono stati trasferiti all’Archivio di Stato
L'amministrazione deve chiarire se gli atti siano stati trasferiti all'Archivio di Stato, in alternativa all'eventuale scarto archivistico.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato per ottenere l'accesso a documenti amministrativi, quando l'amministrazione dichiara di non aver rinvenuto gli atti richiesti, il giudice può disporre un'istruttoria prima di decidere, imponendo all'amministrazione di documentare in modo puntuale le modalità di conservazione, le ricerche eseguite e le ragioni dell'irreperibilità.
- La mera dichiarazione amministrativa di mancato reperimento dei documenti non è necessariamente sufficiente a definire il giudizio sull'accesso: l'amministrazione può essere chiamata ad attestare se gli atti siano stati scartati secondo le procedure archivistiche oppure trasferiti all'Archivio di Stato competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 133/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 134/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 135/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 136/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 137/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 138/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →