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Sentenza

Sentenza n. 1775/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del 15 maggio 2026 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Arezzo ha dichiarato irricevibile e archiviato l’istanza di nulla osta al lavoro relativa alla pratica flussi 2025, dopo il riesame in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il legale rappresentante della società, promittente datrice di lavoro, ha impugnato l’archiviazione dell’istanza di nulla osta, deducendo sotto cinque profili la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. L’Amministrazione ha riferito di avere comunicato il 24 aprile 2026, via PEC, l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, fondato sulla cessazione della partita IVA della società, senza ricevere osservazioni. In ricorso non sono stati indicati elementi concreti che avrebbero potuto condurre a un diverso esito; una censura si limitava ad affermare che la cessazione della partita IVA aveva carattere cautelare e preventivo e che la posizione societaria poteva essere regolarizzata, senza specificare come. In memoria difensiva del 18 settembre 2026 la ricorrente ha inoltre sostenuto che avrebbe potuto indicare un’altra società datrice di lavoro, operante nello stesso settore e con il medesimo legale rappresentante.

La decisione

Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le doglianze relative alla violazione dell’art. 10-bis sono infondate: dagli atti risulta che la comunicazione di avvio del procedimento, recante la ragione ostativa della cessazione della partita IVA, era stata inviata e non era stata seguita da repliche. Inoltre, la ricorrente non ha indicato quali apporti concreti avrebbe potuto formulare per incidere sull’esito. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2025, notificato in pari data e non impugnato, era divenuto definitivo; esso rilevava l’assenza di struttura organizzativa, di sedi effettive e di beni strumentali, il mancato riscontro di attività presso la sede e l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie, salvo quelle indicate in sentenza, nonché il mancato versamento di imposte. In ogni caso, l’archiviazione aveva natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. La tesi dell’impiego di una diversa società datrice di lavoro, introdotta con memoria non notificata, è stata ritenuta motivo nuovo e comunque tardivo. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    dagli atti risulta pacificamente che la P.A. aveva inviato la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando proprio il profilo della cessazione della partita IVA, senza che vi sia stata replica di parte ricorrente in sede procedimentale;

    La doglianza per omessa partecipazione procedimentale non è fondata quando risulta inviata la comunicazione di avvio, con indicazione della ragione ostativa, e l’interessato non abbia presentato osservazioni.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    a fronte di tanto, anche prescindendo dalla circostanza dell’invio (comunque avvenuto) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, l’archiviazione della pratica di richiesta di nulla-osta assume in ogni caso portata vincolata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, L. n. 241/1990 (“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”);

    Anche a prescindere dalla comunicazione procedimentale, un eventuale vizio procedimentale non comporta annullabilità quando il provvedimento è vincolato e, sulla base degli elementi accertati, il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La censura di violazione delle garanzie partecipative deve essere accompagnata dall’indicazione degli apporti concreti che l’interessato avrebbe potuto formulare e della loro potenziale incidenza sull’esito; la mera affermazione della possibilità di regolarizzare la propria posizione, senza precisare in che modo, non è sufficiente.
  • Un provvedimento vincolato non è annullabile per violazione di norme procedimentali quando risulti palese, alla luce degli elementi acquisiti, che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • È tardiva e non può essere introdotta con una memoria difensiva una nuova ragione di censura non proposta nel ricorso; nel caso deciso, il giudice ha inoltre rilevato che la memoria non era stata notificata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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