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Sentenza

Sentenza del 24/06/2019 n. 5479 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per il 2012, il costo di un orologio acquistato dalla società, ritenuto non inerente all'attività d'impresa, nonché ulteriori costi dedotti ai fini IRES e IRAP e detratti ai fini IVA, ritenendo insufficientemente documentate le relative prestazioni per l'assenza di contratti di subappalto e per la genericità delle fatture. La società sosteneva invece che l'orologio fosse stato acquistato quale omaggio per il committente di un rilevante appalto e che gli altri costi, relativi a noleggi, materiali e lavori edili per la trasformazione di un convento in albergo di lusso, fossero provati da fatture, computi metrici, perizie, SAL e rilievi fotografici.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, confermando il recupero relativo all'orologio e annullando il recupero concernente gli altri costi. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto sufficientemente specifiche le fatture, considerate insieme ai computi metrici, alle perizie e alla documentazione fotografica, e ha giudicato provata l'effettiva esecuzione, l'inerenza e la certezza delle prestazioni. La CTR ha inoltre osservato che l'Agenzia non aveva contestato l'esistenza di operazioni simulate né fornito elementi sufficienti a dimostrarle. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 4.000 euro per compensi professionali e 600 euro per spese generali.

Norme richiamate

  • Principio di inerenza e documentazione dei costi d'impresa

    In tema di redditi di impresa, ai fini della deduzione delle spese relative a contratti a forma libera, il contribuente deve in ogni caso dimostrarne puntualmente l'esistenza, l'oggetto, l'ammontare, l'inerenza, nonché la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l'effettività del pagamento.

    Anche per i contratti non soggetti a forma scritta, il contribuente deve dimostrare concretamente l'esistenza e l'effettività del costo, il suo collegamento con l'attività d'impresa, l'importo, la congruità e l'avvenuto pagamento. Tale prova può risultare da una valutazione complessiva di fatture e documentazione complementare.

  • Cassazione civile, sentenza n. 32280/2018

    In tema di redditi di impresa, ai fini della deduzione delle spese relative a contratti a forma libera, il contribuente deve in ogni caso dimostrarne puntualmente l'esistenza, l'oggetto, l'ammontare, l'inerenza, nonché la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l'effettività del pagamento.

    La sentenza è richiamata per stabilire lo standard probatorio richiesto al contribuente in materia di deducibilità dei costi.

  • Cassazione civile, sentenza n. 21980/2015

    Il contenuto generico della fattura ricorre quando la stessa, in un'unica descrizione, accorpi attività dai contenuti più disparati.

    Una fattura non è generica per il solo fatto di essere sintetica: la genericità rilevante ricorre quando la descrizione accorpa prestazioni eterogenee senza consentire di identificarne oggetto e contenuto. Fatture riferite a lavori o materiali specificamente individuati possono essere sufficienti se supportate da altra documentazione.

Massime di principio

  • Per dimostrare la deducibilità e la detraibilità di costi relativi a lavori, forniture o noleggi, è opportuno conservare, oltre alle fatture, contratti o ordini, computi metrici, SAL, perizie, attestazioni dei direttori dei lavori, documentazione fotografica, prove del pagamento e ogni elemento che colleghi la spesa allo specifico cantiere o appalto.
  • L'assenza di un contratto scritto non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo quando il contratto è a forma libera; tuttavia, il contribuente deve dimostrare con altri mezzi l'esistenza, l'oggetto, l'importo, l'inerenza e l'effettività della prestazione.
  • La fattura è insufficiente solo quando non consente di individuare concretamente la prestazione o accorpa attività eterogenee in modo indistinto. Non è necessario indicare ogni dettaglio tecnico, come i mezzi utilizzati, se l'oggetto della prestazione è comunque identificabile e corroborato da documentazione ulteriore.
  • Quando l'Amministrazione contesta la genericità delle fatture, deve indicare puntualmente quali elementi mancano e perché la documentazione complessiva non consenta di verificare il costo; una contestazione meramente astratta o generica può essere respinta.
  • Se l'Amministrazione intende sostenere che le operazioni siano inesistenti o simulate, deve fornire elementi specifici a sostegno di tale tesi. La semplice insufficienza formale della fattura, in presenza di prove dell'esecuzione dei lavori, non dimostra da sola la simulazione.
  • La valutazione della prova deve essere complessiva: fatture, perizie, computi metrici, rilievi fotografici e attestazioni tecniche possono integrarsi reciprocamente e rendere certo il costo anche quando la singola fattura non descriva ogni dettaglio dell'attività.

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