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Ordinanza

Ordinanza n. 1533/2026 - Roma, Sezione 2Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA serbato dal Ministero del Turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 10.03.2025 e non concluso entro il termine del 09 aprile 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D'AMBRA LIVIO il 8\2\2026 : PER L’ANNULLAMENTO del preavviso di rigetto del 09/12/2025 nonchè il rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 22/12/2025, nonchè ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero del Turismo sull'istanza di riconoscimento professionale, nonché il successivo preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto impugnati con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva proposto azione avverso il silenzio del Ministero del Turismo, formatosi sull'istanza presentata il 10 marzo 2025 e non definita entro il 9 aprile 2025. Dopo la formazione del provvedimento espresso, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti per l'annullamento del preavviso di rigetto del 9 dicembre 2025 e del successivo rigetto del riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico. È stata inoltre proposta domanda cautelare. Il TAR ha rilevato, ai fini del fumus boni iuris, che allo stato non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007, ossia l'esercizio in Germania, dove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell'attività per almeno un anno. Quanto al periculum in mora, il ricorrente azionava un interesse di natura meramente pretensiva.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenuta adozione del provvedimento definitivo e della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. Tale sopravvenienza ha determinato la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., in ragione della prosecuzione del giudizio sui motivi aggiunti contro il provvedimento espresso. L'istanza cautelare è stata respinta perché non appariva assistita da adeguato fumus boni iuris: salva ogni diversa valutazione nella fase di merito, non era stata prodotta documentazione idonea a comprovare il requisito professionale richiesto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007. È stato inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, in considerazione della natura meramente pretensiva dell'interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso fa venir meno il silenzio e determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'azione avverso il silenzio.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La sopravvenienza del provvedimento espresso, impugnato con motivi aggiunti, giustifica la conversione del rito da camerale a ordinario per la prosecuzione della controversia sull'atto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta per l'insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Per l'esercizio in Germania di una professione non regolamentata, rileva la prova dell'esercizio dell'attività per almeno un anno; nel caso concreto il TAR ha rilevato l'assenza, allo stato, di documentazione comprovante tale requisito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso, viene meno il silenzio e l'interesse alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a.; se il provvedimento è impugnato con motivi aggiunti, il giudizio prosegue sull'atto espresso mediante conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.
  • In sede cautelare, la mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare un requisito professionale previsto dalla legge esclude, allo stato degli atti, l'adeguato fumus boni iuris, ferma la possibilità di una diversa valutazione nella fase di merito.
  • La tutela cautelare rispetto a un interesse meramente pretensivo richiede la dimostrazione di un concreto periculum in mora; la natura pretensiva dell'interesse, di per sé considerata, non consente di ritenere integrato il requisito.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiEsami di abilitazione
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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