Sentenza n. 609/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 02524/2025, resa tra le parti , pubblicata il 21.11.2025, e l’annullamento del provvedimento del Questore di Palermo Cat. -OMISSIS- Cont. Cit. del 12.7.2024, notificato in pari data, con cui è stato revocato il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte appellante;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Terza, che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disposta dal Questore di Palermo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata contestualmente alla scarcerazione sulla base di una condanna definitiva a dieci anni di reclusione e a una multa per associazione per delinquere aggravata, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a fini di profitto e riciclaggio, reati ricompresi nell'art. 380 c.p.p. Ha dedotto violazione degli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e motivazione, mancata verifica dell'attualità della pericolosità sociale, omessa considerazione del percorso rieducativo e di risocializzazione durante la detenzione, della lunga permanenza in Italia dal 1990, dei legami familiari e sociali e dell'inserimento lavorativo. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione della possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno, la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990, la violazione dell'art. 8 CEDU e ha invocato un'ordinanza della Corte di cassazione resa nel distinto giudizio contro il decreto di espulsione. È stata infine riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la condanna definitiva per i reati ostativi richiamati dall'art. 380 c.p.p. costituisca precondizione legale che impedisce il mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, senza necessità di un'ulteriore verifica amministrativa della pericolosità sociale. Il provvedimento del Questore non è stato considerato frutto di un automatismo illegittimo, poiché individuava le specifiche fattispecie criminose, la loro riconducibilità ai reati ostativi e la loro particolare gravità, valorizzando la natura associativa, il fine di lucro del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il riciclaggio. Il percorso rieducativo, i permessi premio, le riduzioni di pena e l'attività lavorativa svolta in carcere incidono sull'esecuzione della pena, ma non eliminano le conseguenze amministrative connesse alla condanna per reati ostativi. La lunga permanenza in Italia e i legami familiari e sociali sono stati ritenuti considerati dall'Amministrazione, ma non prevalenti rispetto alla gravità dei reati; il bilanciamento imposto dall'art. 8 CEDU non è risultato omesso né manifestamente irragionevole. L'ordinanza della Corte di cassazione, riguardando il diverso decreto di espulsione e un distinto quadro normativo, non è stata ritenuta vincolante nel giudizio sulla revoca del permesso. Il rilascio di un diverso titolo di soggiorno richiede un autonomo procedimento su istanza dell'interessato e non rientra nell'oggetto del giudizio. La censura partecipativa è stata respinta anche ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, perché l'appellante non ha indicato elementi ulteriori concretamente idonei a modificare il contenuto dell'atto. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché la disciplina riguarda una categoria tassativa di reati di eccezionale gravità e lascia all'Amministrazione il compito di verificare la sussistenza dei presupposti legali e motivare la decisione. È stata confermata la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato con sentenza definitiva per reati previsti dall'art. 380, comma 2, c.p.p.
La condanna definitiva per uno dei reati ostativi richiamati dalla disposizione costituisce una precondizione legale che impedisce il mantenimento del titolo di soggiorno, senza necessità di un'ulteriore verifica concreta della pericolosità sociale, ferma la verifica amministrativa della riconducibilità del fatto ai presupposti normativi e l'obbligo di motivazione.
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possa essere rilasciato allo straniero che sia ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
La disposizione attribuisce rilievo anche alle condanne per i reati richiamati dall'art. 380 c.p.p. ai fini della valutazione ostativa al rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Le condizioni ostative previste per il rilascio del permesso UE si estendono alla revoca del titolo già rilasciato.
art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020
Concorre, mediante il richiamo all'art. 380 c.p.p., a individuare tassativamente i reati ostativi rilevanti ai fini dell'ammissione e del mantenimento del soggiorno.
art. 380, comma 2, c.p.p.
L'elenco dei reati richiamato dalla disciplina sull'immigrazione è tassativo; la condanna definitiva per uno dei reati inclusi integra il presupposto ostativo al mantenimento del permesso UE.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento quando l'interessato non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento.
artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990
Le garanzie di comunicazione di avvio, partecipazione e preavviso di rigetto sono state ritenute non decisive, anche considerando la natura sostanzialmente vincolata del potere e l'assenza di elementi nuovi utili a modificare l'esito.
art. 8 CEDU
La durata del soggiorno e i legami familiari e sociali devono essere considerati e bilanciati con la tutela dell'ordine pubblico, ma non prevalgono automaticamente sulla gravità dei reati ostativi.
art. 27 Cost.
La funzione rieducativa della pena opera sul piano dell'esecuzione penale e non elimina automaticamente le conseguenze amministrative derivanti da condanne per reati di particolare gravità.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
La questione di legittimità costituzionale non è stata rimessa alla Corte costituzionale perché ritenuta manifestamente infondata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- L'elenco dei reati ostativi richiamato dagli artt. 4, comma 3, e 9 del d.lgs. n. 286/1998 mediante rinvio all'art. 380 c.p.p. ha carattere tassativo; la condanna definitiva per uno di tali reati costituisce precondizione legale ostativa al mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- In presenza di una condanna definitiva per reati ostativi di particolare gravità, l'autorità amministrativa non deve compiere un'ulteriore verifica, alternativa o aggiuntiva, dell'attuale pericolosità sociale; deve tuttavia verificare la riconducibilità concreta della condanna ai presupposti normativi e motivare il provvedimento indicando i reati e la loro gravità.
- Le circostanze favorevoli sopravvenute, comprese la riabilitazione, l'estinzione del reato o il positivo percorso rieducativo e detentivo, non incidono sulla legittimità della revoca valutata con riferimento al momento dell'adozione del provvedimento, quando la revoca è fondata su una condanna definitiva per reati ostativi.
- La lunga permanenza nel territorio nazionale e i legami familiari e sociali devono essere considerati nell'ambito del bilanciamento imposto dall'art. 8 CEDU, ma non hanno efficacia automaticamente prevalente rispetto alla gravità di condanne definitive per reati ostativi di particolare disvalore.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento del provvedimento quando l'interessato non indica elementi ulteriori, concretamente rilevanti e non già conosciuti dall'Amministrazione, che avrebbero potuto condurre a un diverso contenuto dell'atto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
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