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Sentenza

Sentenza n. 2284/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 1254/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 6 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202504706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale, ed era stata notificata alle amministrazioni resistenti. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto, senza tuttavia provare l'integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano fosse passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che fosse stata notificata in copia conforme alle amministrazioni e che, al momento della proposizione del ricorso, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell'integrale adempimento, ha ordinato all'Amministrazione scolastica di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000,00. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare mediante istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario dovrà determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti finanziari necessari, anche tramite funzionario delegato; non gli spetta alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato ritenuto comprovato dall'attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza dotata di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo idoneo ai fini dell'azione esecutiva.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione, pur essendo stata destinataria del comando giudiziale, non vi abbia dato integrale attuazione.
  • Nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'esecuzione giudiziale del titolo può essere intrapresa soltanto dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non dimostra l'integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta, se individuato in un dipendente pubblico cui siano già affidati compiti istituzionali connessi alla gestione della spesa pubblica, svolge una funzione rientrante nei propri compiti istituzionali e non ha diritto a un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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