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Ordinanza

Ordinanza n. 1129/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’Ordinanza n. 17 del 21.03.2019, prot. n. 4605, emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Casandrino, avente ad oggetto “Acquisizione al patrimonio comunale, trascrizione nei registri immobiliari ed immissione in possesso delle opere abusive in Casandrino alla via Marinaro n. 7 – proprietà Belardo Antonio nato a Napoli il 08/08/1974”; b) dell’Ordinanza n. 17 del 07.06.2018 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Casandrino, recante la demolizione delle opere abusive realizzate in Casandrino (Na) alla via Marinaro n. 7; c) del rapporto della Polizia Municipale prot. 2238/R.G. del 10.02.2019, richiamato nell'Ordinanza di acquisizione n. 17/2019, con cui è stata accertata la non ottemperanza all'ordine di demolizione; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluse la nota di trascrizione dell'Agenzia delle Entrate R.G. n. 18122 - R.P. n. 14328 e le relative volture catastali, che ci si riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi integrativi/aggiuntivi;

Giustizia amministrativa202602219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio, trascrizione e immissione in possesso di opere abusive, precedente ordinanza di demolizione e rapporto attestante la mancata ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Casandrino ha disposto la demolizione di opere abusive e, successivamente, l'acquisizione al patrimonio comunale, la trascrizione nei registri immobiliari e l'immissione in possesso delle opere, deducendo l'illegittimità degli atti e contestando, in particolare, la riferibilità dell'acquisizione all'unità immobiliare identificata catastalmente al foglio 3, particella 119, subalterno 15, già subalterno 11. Nel corso del giudizio è stata depositata una certificazione notarile dalla quale risulta che, alla data di adozione dell'ordinanza di acquisizione del 21 marzo 2019, una parte di tale unità immobiliare era di proprietà del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Dalla certificazione notarile, circostanza riconosciuta anche dal Comune, emerge che alla data dell'ordinanza di acquisizione una parte dell'unità immobiliare identificata al subalterno 15, già subalterno 11, apparteneva al ricorrente. Il Collegio ha quindi ritenuto che, limitatamente a tale parte, il ricorso presentasse prospettive di favorevole definizione. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora esclusivamente con riguardo alla medesima unità immobiliare. Di conseguenza, ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati limitatamente al subalterno 15, ex subalterno 11, rinviando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 10 marzo 2027. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo alla sussistenza di una ragionevole prospettiva di favorevole definizione e del periculum in mora.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata implicitamente dalla natura degli atti impugnati, concernenti l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente alla mancata demolizione di opere abusive; il testo non espone tuttavia una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione degli effetti di un'acquisizione al patrimonio comunale può essere limitata alla sola unità immobiliare per la quale la documentazione prodotta dimostri, con valutazione condivisa dall'amministrazione, la titolarità del ricorrente alla data di adozione dell'atto.
  • La certificazione notarile idonea a comprovare la proprietà del ricorrente alla data dell'acquisizione può integrare il fumus boni iuris, quando evidenzi che l'acquisizione ha riguardato, anche solo in parte, un bene appartenente al ricorrente.
  • Il periculum in mora deve essere verificato con riferimento concreto ai beni e agli effetti patrimoniali direttamente incisi dall'atto; ne consegue che la tutela cautelare può essere concessa esclusivamente per l'unità immobiliare rispetto alla quale il pregiudizio è stato ravvisato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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