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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51174/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi impugnano il decreto della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato il decreto di primo grado disponendo la confisca di diverse unità immobiliari e beni aziendali riconducibili al nucleo Virzì/compagini societarie. Il ricorso principale di Virzì Alessandro deduceva carenza di motivazione nella ricostruzione della pericolosità soggettiva per il periodo antecedente al 2013, con specifico riferimento all'erronea individuazione di una pericolosità semplice estesa al periodo 1999-2006 e alla mancata applicazione corretta dei parametri indicati dalla Corte Costituzionale (sent. n.24/2019) e dal d.lgs. n.159/2011. I terzi ricorrenti hanno sollevato, tra l'altro: la presunta incostituzionalità dell'art.27 del d.lgs. n.159/2011 per l'esiguità del termine di 10 giorni per impugnare; vizio di apparente motivazione per il rinvio ripetuto ai contenuti del primo grado senza valutare le specifiche allegazioni difensive circa la lecita provenienza dei beni; deduzioni specifiche sull'origine lecita dei proventi (mutuo estinto con ricavato di vendita, apporto dei suoceri, documentazione probatoria) con impugnazione delle statuizioni di confisca relative a vari immobili e rami d'azienda.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso di Virzì Alessandro ritenendolo fondato: ha rilevato insufficiente la base fattuale a supporto della qualificazione della pericolosità semplice per il periodo 1999-2006 e, in particolare, ha escluso che vi siano elementi che attestino l'abitualità di delitti produttivi di reddito dopo il 2001 fino al coinvolgimento investigativo del 2013. Per tali ragioni ha disposto la necessaria rivalutazione della ricostruzione patrimoniale e ha esteso l'annullamento anche alle posizioni dei terzi. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo dei terzi sulla carenza o apparenza di motivazione da parte della Corte d'Appello, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio. Ha invece dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale del termine di 10 giorni (art.27 d.lgs.159/2011) per difetto di rilevanza nel caso concreto. Il rinvio è disposto a diverso collegio (per incompatibilità di chi ha partecipato alla decisione impugnata).

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011

    art.1 comma 1 lett. b; art.4; art.27

    Art.1 co.1 lett. b: la corte richiama la giurisprudenza costituzionale per l'esigenza di prova puntuale dell'abitualita e della capacità di produrre reddito da reato; art.4 richiamata in tema di pericolosità qualificata ma non può essere retroattivamente estesa senza base fattuale; art.27 (termine di impugnazione) oggetto di censura ma ritenuto irrilevante nel caso concreto

  • codice di procedura penale

    art.623 comma 1 lett. a; art.585 (richiamato di confronto); disp. att. art.173

    Art.623 c.1 lett.a: la forma del decreto limita alcune opzioni di rinvio, ma la Corte ha ritenuto necessario il rinvio a diverso collegio per ragioni di incompatibilità; l'art.585 c.p.p. è stato evocato a confronto sul termine di impugnazione del processo penale; l'art.173 disp. att. è stato richiamato per la sintesi dei motivi ai fini della decisione

  • Sentenza Corte Costituzionale n.24 del 2019

    Fornisce i parametri interpretativi su cui basare la nozione di pericolosita generica: occorrono elementi di fatto precisi che dimostrino abitualita nella commissione di delitti produttivi di reddito, la concreta produzione di profitti e la rilevanza di tali proventi nel reddito complessivo; la Cassazione utilizza questi criteri per escludere la ricostruzione storica della pericolosita nel periodo contestato

Massime di principio

  • Per disporre misure patrimoniali di prevenzione è indispensabile una motivazione puntuale che provi l'abitualità di delitti produttivi di reddito nell'arco temporale considerato; presupposti generici o ipotesi non supportate da elementi fattuali non sono sufficienti
  • La correlazione temporale tra condotte delittuose accertate e momenti di acquisizione dei beni è decisiva: beni acquistati in periodo non comprovato come 'di pericolosità' non possono essere automaticamente ritenuti frutto di attività illecite
  • La Corte d'appello non puo limitarsi a richiamare la motivazione di primo grado: deve esaminare concretamente e rispondere alle allegazioni difensive dei terzi che sostengono la lecita provenienza dei beni; altrimenti sussiste vizio di apparente motivazione e annullamento in Cassazione
  • La mancanza di evidenze dirette di continuità delinquenziale tra episodi isolati e un periodo successivo rende la qualificazione della pericolosità soggettiva infondata; ogni estensione temporale va giustificata con elementi concreti
  • La questione della brevità del termine di impugnazione (10 giorni) puo sollevare profili costituzionali ma la sua rilevanza dipende dal rispetto del termine nel caso concreto; la sua inammissibilità per difetto di rilevanza non esclude possibili future impugnazioni qualora non sia rispettato
  • In caso di annullamento per vizi di motivazione e di valutazione patrimoniale, il giudizio di rinvio deve essere affidato a collegio composto diversamente quando gli originari componenti risultino incompatibili

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