Sentenza n. 1805/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto a firma del dirigente del Commissariato di P.S. di -OMISSIS---OMISSIS- del 21 marzo 2023, avente ad oggetto il “rifiuto al rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia”; - della propedeutica comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990; - di ogni altro provvedimento ad essi preordinato, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale; nonché per il risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia del 21 marzo 2023, oltre alla comunicazione di avvio del procedimento; era stato chiesto anche il risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Cosenza del 21 marzo 2023 di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, nonché la propedeutica comunicazione di avvio del procedimento, chiedendo anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Le amministrazioni si sono costituite sostenendo l'infondatezza del ricorso. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti. Dopo aver conseguito il rinnovo della licenza il 21 agosto 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione univoca del ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento dopo aver ottenuto il rinnovo della licenza. La dichiarazione precludeva al giudice di decidere il merito; non sono stati quindi esaminati i motivi di illegittimità né la domanda risarcitoria. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm.
La dichiarazione univoca della parte che attesti il venir meno dell'interesse alla decisione, intervenuta prima della pronuncia, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e impedisce l'esame del merito.
Massime di principio
- In applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice non può decidere nel merito la domanda di annullamento quando il ricorrente, prima della decisione, dichiari in modo univoco di non avere più interesse alla pronuncia; il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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