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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46017/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di calunnia. Quattro censure: (1) vizio formale per errata indicazione della data del fatto (violazione art. 521 c.p.); (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, con particolare riferimento all'attendibilità dei testi Maniaci ed Ethari in presenza di controversie civili con l'imputato; (3) insufficienza della prova del dolo e violazione degli artt. 43, 47 e 368 c.p.; (4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), alla luce della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati in quanto si configurano come mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie, attività di esclusiva competenza del giudice di merito. Il quarto motivo, ammissibile, è stato però respinto nel merito: la fattispecie non rientra nella causa di non punibilità per particolare tenuità poiché la falsa accusa ha prodotto un grave sospetto nei confronti degli incolpati, ha richiesto indagini accurate e ha determinato l'iscrizione delle persone indagate per circa sei mesi. Pertanto la sentenza di merito è stata confermata; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a rifondere alla parte civile Marco Pernice la somma di euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente per censurare la mancata precisa indicazione della data del reato; la Corte ha ritenuto invece che l'imputazione fosse sufficientemente delimitata e non avesse pregiudicato il diritto di difesa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    "reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minino a due anni"

    L'istituto della non punibilità per particolare tenuità, anche dopo l'ampliamento operato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile ai giudizi pendenti e ai reati commessi anteriormente se le caratteristiche concrete della fattispecie lo consentono; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la complessità e le conseguenze investigative escludessero l'applicabilità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 131-bis c.p.; la Corte ricorda che la modifica è di natura sostanziale ed è applicabile anche a procedimenti pendenti, ma richiede una valutazione complessiva e rigorosa dei requisiti di tenuità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, se riconosce la sussistenza della causa di non punibilità sulla base dei fatti accertati nella decisione, di dichiararla d'ufficio; la Corte ne richiama l'applicabilità in linea di principio ma non la utilizza perché ritiene non sussistente la tenuità.

  • art. 620, primo comma, lett. i) cod. proc. pen.

    Norma che consente l'annullamento senza rinvio quando la Corte di cassazione dichiari l'applicabilità di una causa estintiva o di non punibilità; richiamata nella giurisprudenza citata dalla Corte come strumento operativo ove ricorrano i presupposti.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata ai fini della condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.

  • arts. 43, 47 e 368 cod. pen.

    Norme riferite all'elemento soggettivo e alla responsabilità penale; il ricorrente le richiamava per sostenere l'assenza di dolo, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'elemento psicologico fosse questione di merito e non rivisitabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione rilevante, non dimostrato.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rievoca i fatti né rivede liberamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
  • La calunnia è un reato istantaneo che si perfeziona con la comunicazione all'autorità di una falsa imputazione; la sua punibilità richiede la prova della falsità dell'accusa e del dolo specifico (conoscenza dell'innocenza degli incolpati).
  • L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; non si applica automaticamente in presenza di pena al minimo o di attenuanti generiche.
  • La riforma che amplia l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis è sostanziale e può trovare applicazione nei procedimenti pendenti, ma la sua operatività dipende sempre dalla concreta valutazione della fattispecie e delle sue conseguenze investigative e dannose.
  • Quando la falsa accusa determina indagini approfondite e un periodo significativo di indagine per gli incolpati, tali elementi ostano all'assimilazione del fatto alla particolare tenuità.

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