Cassazione Penale, Sentenza n. 46017/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di calunnia. Quattro censure: (1) vizio formale per errata indicazione della data del fatto (violazione art. 521 c.p.); (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, con particolare riferimento all'attendibilità dei testi Maniaci ed Ethari in presenza di controversie civili con l'imputato; (3) insufficienza della prova del dolo e violazione degli artt. 43, 47 e 368 c.p.; (4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), alla luce della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati in quanto si configurano come mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie, attività di esclusiva competenza del giudice di merito. Il quarto motivo, ammissibile, è stato però respinto nel merito: la fattispecie non rientra nella causa di non punibilità per particolare tenuità poiché la falsa accusa ha prodotto un grave sospetto nei confronti degli incolpati, ha richiesto indagini accurate e ha determinato l'iscrizione delle persone indagate per circa sei mesi. Pertanto la sentenza di merito è stata confermata; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a rifondere alla parte civile Marco Pernice la somma di euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 521 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente per censurare la mancata precisa indicazione della data del reato; la Corte ha ritenuto invece che l'imputazione fosse sufficientemente delimitata e non avesse pregiudicato il diritto di difesa.
art. 131-bis cod. pen.
"reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minino a due anni"
L'istituto della non punibilità per particolare tenuità, anche dopo l'ampliamento operato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile ai giudizi pendenti e ai reati commessi anteriormente se le caratteristiche concrete della fattispecie lo consentono; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la complessità e le conseguenze investigative escludessero l'applicabilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)
Ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 131-bis c.p.; la Corte ricorda che la modifica è di natura sostanziale ed è applicabile anche a procedimenti pendenti, ma richiede una valutazione complessiva e rigorosa dei requisiti di tenuità.
art. 129 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, se riconosce la sussistenza della causa di non punibilità sulla base dei fatti accertati nella decisione, di dichiararla d'ufficio; la Corte ne richiama l'applicabilità in linea di principio ma non la utilizza perché ritiene non sussistente la tenuità.
art. 620, primo comma, lett. i) cod. proc. pen.
Norma che consente l'annullamento senza rinvio quando la Corte di cassazione dichiari l'applicabilità di una causa estintiva o di non punibilità; richiamata nella giurisprudenza citata dalla Corte come strumento operativo ove ricorrano i presupposti.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata ai fini della condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.
arts. 43, 47 e 368 cod. pen.
Norme riferite all'elemento soggettivo e alla responsabilità penale; il ricorrente le richiamava per sostenere l'assenza di dolo, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'elemento psicologico fosse questione di merito e non rivisitabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione rilevante, non dimostrato.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rievoca i fatti né rivede liberamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- La calunnia è un reato istantaneo che si perfeziona con la comunicazione all'autorità di una falsa imputazione; la sua punibilità richiede la prova della falsità dell'accusa e del dolo specifico (conoscenza dell'innocenza degli incolpati).
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; non si applica automaticamente in presenza di pena al minimo o di attenuanti generiche.
- La riforma che amplia l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis è sostanziale e può trovare applicazione nei procedimenti pendenti, ma la sua operatività dipende sempre dalla concreta valutazione della fattispecie e delle sue conseguenze investigative e dannose.
- Quando la falsa accusa determina indagini approfondite e un periodo significativo di indagine per gli incolpati, tali elementi ostano all'assimilazione del fatto alla particolare tenuità.
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