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Sentenza

Sentenza n. 620/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione della Questura di Pesaro e Urbino di rigetto della richiesta di ammonimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione con cui la Questura di Pesaro e Urbino aveva rigettato la richiesta di ammonimento formulata nei confronti di un’altra persona fisica. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La dichiarazione, notificata all’Avvocatura il 27 aprile 2026, non è stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza di trattazione e non è stata ribadita in udienza; pertanto non ha prodotto gli effetti processuali propri della rinuncia al ricorso. Tuttavia, essa ha dimostrato il sopravvenuto venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del rigetto della richiesta di ammonimento. Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione depositata dal ricorrente non integrasse una rinuncia rituale al ricorso, poiché non notificata alle controparti nel termine previsto e non ribadita in udienza; la dichiarazione è stata comunque valorizzata quale prova del venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate, considerato che la difesa erariale non ha insistito per la loro refusione.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza e negli atti del giudizio.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso che non sia notificata alle controparti nel termine previsto e non sia ribadita in udienza non determina l’estinzione del giudizio per rinuncia, ma può dimostrare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione di merito e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito può essere desunta dalla condotta processuale del ricorrente, anche quando la relativa dichiarazione non possieda i requisiti formali necessari per produrre gli effetti propri della rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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