Cassazione Penale, Sentenza n. 36572/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aveva revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e disposto il ripristino della pena dell'arresto per 14 giorni. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la nullità dell'atto per essere stato adottato senza la fissazione dell'udienza prevista dagli artt. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, poiché l'ordinanza impugnata era stata nel frattempo revocata e il giudice aveva fissato l'udienza camerale. La Corte ha altresì stabilito che, in tali casi, la declaratoria di inammissibilità non comporta l'applicazione di provvedimenti accessori di condanna (nè condanna alle spese, nè sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende), in conformità alla costante giurisprudenza citata.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata come fondamento della misura impugnata (pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e sua revoca). Nel caso concreto è stata l'articolazione normativa sulla quale il GIP ha disposto il ripristino della pena dell'arresto.
art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Prevede la necessità di fissare un'udienza per alcune pronunce del giudice dell'esecuzione; il ricorrente ha denunciato la mancata fissazione di tale udienza come causa di nullità dell'ordinanza impugnata.
art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
Individua il motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (nullità della decisione per violazione delle norme sul contraddittorio procedurale).
artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle conseguenze della inammissibilità del ricorso; la Corte precisa che, quando l'inammissibilità è determinata dalla sopravvenuta mancanza di interesse (e non dalle cause tassative previste dagli artt. citati), non si applicano provvedimenti accessori di condanna né sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Se l'atto impugnato perde efficacia prima della decisione di Cassazione (es. viene revocato), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
- La sopravvenuta perdita di interesse alla decisione esclude, di regola, l'imposizione di provvedimenti accessori di condanna (spese processuali o sanzioni pecuniarie) a carico del ricorrente, secondo la giurisprudenza costante.
- Prima di proseguire con un ricorso, è utile verificare se l'atto impugnato sia ancora suscettibile di produrre effetti concreti; se il provvedimento è già stato revocato o modificato, il ricorso rischia di diventare privo di oggetto.
- Se la doglianza riguarda vizi procedurali legati alla mancata fissazione di udienza (art. 666 c.p.p.), la parte dovrà valutare tempestivamente l'adozione di rimedi e segnalare al giudice eventuali provvedimenti sopravvenuti che risolvano il vizio, per evitare inutili impugnazioni.
- In ipotesi analoghe è opportuno comunicare tempestivamente alle parti e al giudice ogni evento sopravvenuto (es. revoca dell'ordinanza, fissazione di udienza) che possa rendere inutile o privo di interesse il ricorso, per evitare oneri procedurali inutili.
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