Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2134/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro e Previdenza n. 1611/2025, depositata e resa pubblica il 28.2.2025.

Giustizia amministrativa202506552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente, per complessivi € 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della carta elettronica, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza proposta per conseguire l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha rilevato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo. Ha disposto il deposito della prova dell'adempimento. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: l'ulteriore somma è parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo anche se tardivo e non può superare il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di proporre l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto l'astreinte è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza e limite massimo stabiliti in sentenza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettate le disposizioni sui termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, era decorso senza che l'amministrazione avesse adempiuto.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui concorre la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e alla disciplina, come modificata, delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi a quanto deciso, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in mancanza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato, nominando sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento, cessazione al momento dell'adempimento spontaneo anche tardivo e limite massimo del 10% dell'importo oggetto del giudicato, per evitare che la penalità perda la funzione compulsoria e determini un'ingiustificata locupletazione del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento commissariale sussiste un esercizio concorrente del potere tra l'amministrazione titolare e il commissario nominato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.