Cassazione Penale, Sentenza n. 9509/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carli era stato condannato in appello per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall. (mancata tenuta delle scritture contabili e omissione della richiesta di fallimento, con aggravamento del dissesto). Impugnava in Cassazione sostenendo: 1) carenza e illogicità della motivazione rispetto all'elemento soggettivo (dolo vs colpa) per la fattispecie documentale; 2) errata applicazione degli artt. 42 c.p. e 217 L. Fall., essendo la punibilità a titolo di colpa della fattispecie non prevista espressamente dalla norma; 3) insufficiente prova dell'aggravamento del dissesto, atteso che la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento soltanto alla maturazione di interessi senza quantificarli
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e non adeguatamente confrontati con la motivazione di merito, oltre che manifestamente infondati. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 217 L. Fall. (bancarotta semplice documentale) può essere punito anche a titolo di colpa e ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato per l'omessa tenuta delle scritture nei tre anni precedenti al fallimento (anche alla luce delle dichiarazioni del ragioniere e dell'assenza di deposito dei bilanci sottoscritti dall'amministratore). Quanto all'aggravamento del dissesto, ha confermato che gli interessi e sanzioni maturati possono incidere sul passivo e contribuire all'aggravamento, e ha ritenuto la ricostruzione della Corte territoriale fondata alla luce della complessiva situazione (cessazione dell'attività, crediti privilegiati non soddisfatti, tentativi di pagamento inefficaci). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 217 L. Fall. (bancarotta semplice documentale)
La corte interpreta, conformemente alla giurisprudenza, che la fattispecie di bancarotta semplice documentale può essere punita anche a titolo di colpa; l'omessa tenuta delle scritture nei tre anni antecedenti al fallimento integra responsabilità anche se ravvisata per negligenza
art. 216 L. Fall. (bancarotta fraudolenta documentale)
La bancarotta fraudolenta documentale richiede l'elemento soggettivo del dolo (generico o specifico) e si distingue dalla bancarotta semplice rispetto al diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico
art. 42 cod. pen.
Sebbene l'art. 42 richieda la previsione della punibilità a titolo di colpa, la Corte indica che la previsione implicita della colpa nella bancarotta semplice documentale è desumibile dalla struttura normativa e dalla giurisprudenza consolidata, per cui non si applica rigidamente il requisito di una previsione "esplicita"
art. 55 L. Fall.
La sentenza richiama che, pur essendo sospeso il decorso di taluni interessi con la dichiarazione di fallimento, alcuni interessi continuano a maturare per specifiche categorie di crediti e ciò può incidere sul passivo e contribuire all'aggravamento del dissesto
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n.176/2020
Richiamato per il rito di trattazione del ricorso (trattazione senza udienza con conclusioni scritte delle parti)
Massime di principio
- La mancata tenuta delle scritture contabili può integrare responsabilità penale anche a titolo di colpa: la difesa deve dunque dimostrare concretamente la corretta tenuta o la delega effettiva e continuativa a terzi
- Per contestare una decisione di merito è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della corte territoriale; argomentazioni generiche o aspecifiche rendono il ricorso inammissibile
- L'art. 42 c.p. non esclude automaticamente la punibilità a titolo di colpa quando la norma penale e la giurisprudenza ne consentono una previsione implicita; l'interpretazione deve seguire la giurisprudenza consolidata
- L'aggravamento del dissesto non si dimostra solo citando l'aumento di singole voci passive: serve dimostrare il deterioramento complessivo della situazione economico-finanziaria, ma aumenti di interessi e sanzioni possono concorrere a tale aggravamento se inseriti nella ricostruzione complessiva
- In sede di impugnazione è utile fornire elementi quantificativi (es. ammontare degli interessi maturati) e controdeduzioni specifiche a ciascun punto della motivazione di merito per superare la valutazione della Corte
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2022 del 21/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →