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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 300 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Accertamento sintetico redditometrico: valenza presuntiva dei coefficienti ministeriali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato sinteticamente il reddito ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, passando da un reddito dichiarato di 6.307 euro per il 2007 e pari a zero per il 2008 a redditi presunti rispettivamente di 78.150 euro e 88.409 euro. L'appellante ha contestato la validità delle notifiche, effettuate da un messo asseritamente privo di autorizzazione, il difetto di motivazione degli atti e della sentenza, nonché la rilevanza attribuita alla disponibilità di due imbarcazioni, sostenendo che fossero utilizzate poco e mantenute con costi ridotti o tramite attività svolte in economia.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida o comunque sanata la notificazione per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva impugnato tempestivamente gli atti anche nel merito. Ha escluso il difetto di motivazione della sentenza. Nel merito, ha affermato che i coefficienti del redditometro previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 costituiscono indici presuntivi di capacità contributiva che il giudice non può disapplicare; spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, indicando anche la provenienza non reddituale delle risorse utilizzate. Le allegazioni sul limitato uso delle imbarcazioni e sulla manutenzione in economia sono state ritenute non provate e comunque insufficienti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il reddito complessivo può essere determinato sinteticamente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta e degli elementi indicativi di capacità contributiva.

    La disponibilità di determinati beni, individuati dai coefficienti ministeriali, consente all'Amministrazione finanziaria di presumere una maggiore capacità contributiva senza necessità di ulteriori prove sui fatti-indice. Il contribuente deve fornire la prova contraria, dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore e che le risorse derivano da fonti non imponibili o già tassate.

  • Decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

    I decreti individuano beni e coefficienti utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito. Il giudice tributario non può eliminare la capacità presuntiva attribuita dalla normativa alla disponibilità dei beni, ma deve valutare la prova concreta offerta dal contribuente per superare o ridurre la presunzione.

  • Art. 156, comma 3, codice di procedura civile

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Un'eventuale irregolarità della notificazione può essere sanata quando il destinatario dimostra di aver conosciuto l'atto e di averlo impugnato tempestivamente, esercitando pienamente il proprio diritto di difesa.

  • Art. 52, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è stata richiamata per la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, richiesta formulata dal contribuente ma non accolta in quanto l'appello è stato poi rigettato.

Massime di principio

  • Nel redditometro, la disponibilità di beni considerati indicativi di capacità contributiva può fondare una presunzione di reddito; il contribuente deve contrastarla con documentazione concreta, non con mere allegazioni.
  • Per superare la presunzione è necessario dimostrare sia l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto, sia la provenienza delle risorse da redditi esenti, non imponibili, già tassati, risparmi, finanziamenti o altre fonti economicamente documentate.
  • Il limitato utilizzo di un bene o la riduzione dei costi di manutenzione normalmente non escludono la presunzione derivante dalla sua disponibilità, perché il redditometro misura la capacità contributiva collegata al possesso e non solo le spese effettivamente sostenute.
  • Un vizio formale della notificazione non determina necessariamente l'inesistenza dell'atto: se la notifica ha consentito al destinatario di conoscere l'accertamento e di difendersi tempestivamente, l'eventuale nullità può considerarsi sanata.
  • Le contestazioni sulla motivazione devono evidenziare una reale assenza del percorso logico-giuridico dell'atto o della sentenza; non è sufficiente che la motivazione non coincida con le aspettative o con la ricostruzione proposta dal contribuente.

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