Cassazione Penale, Sentenza n. 40463/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Corvino ha impugnato l'ordinanza che, in sede di verifica della «collaborazione impossibile» ai fini dell'accesso ai permessi premio, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la collaborazione utile. Il ricorrente (difeso) denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: secondo lui il Tribunale aveva erroneamente esteso la valutazione al valore informativo delle sue dichiarazioni rispetto a delitti diversi da quelli per cui era stato condannato, mentre la collaborazione impossibile deve essere valutata unicamente con riferimento ai fatti oggetto delle condanne già pronunciate; inoltre la D.D.A. avrebbe rifiutato il suo apporto solo perché ritenuto non utile, non perché non vero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, annullando l'ordinanza e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. La Corte ha precisato che la verifica dell'impossibilità di un'utile collaborazione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. deve essere circoscritta ai soli fatti per cui il condannato è stato definitivamente ritenuto responsabile; non può essere estesa a informazioni utili per reprimere o prevenire altri reati (che attengono invece alla collaborazione effettiva ex art. 58-ter). In sede di rinvio il Tribunale dovrà concentrarsi esclusivamente sulle condotte oggetto delle condanne, avvalendosi soprattutto delle informazioni fornite dalla D.D.A. e dei titoli di condanna, valutando se sussistano ambiti ancora esplorabili per ottenere utili dichiarazioni (tenendo conto del tempo trascorso, della prescrizione e delle assoluzioni definitive di coimputati).
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, Ordinamento penitenziario
La Corte interpreta la norma nel senso che l'accertamento dell'impossibilità di una collaborazione utile deve riferirsi solo ai fatti per cui il condannato è stato condannato in via definitiva per la pena in esecuzione; non possono essere valutati elementi riferibili a reati diversi dai fatti oggetto della condanna.
art. 58-ter, comma 1, Ordinamento penitenziario
Richiamata per distinzione: la disciplina della collaborazione effettiva (art. 58-ter) è diversa e può riguardare apporti informativi più ampi, idonei anche alla repressione o prevenzione di altri reati e collegata a meccanismi di riduzione delle soglie per i benefici.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
Richiamato in riferimento ai limiti di sintesi del motivo di cassazione, cioè alla compressione del motivo nelle forme consentite per il ricorso.
Massime di principio
- La verifica dell'«impossibilità di collaborazione» ai fini ostativi deve limitarsi ai soli fatti per cui il condannato è stato definitivamente giudicato responsabile; non può essere estesa a informazioni utili per altri reati.
- Il giudice di sorveglianza, nella valutazione, deve avvalersi in primo luogo delle informazioni fornite dalla D.D.A. competente e dell'esame dei titoli di condanna.
- Occorre distinguere nettamente tra collaborazione impossibile (valutata rispetto ai fatti di condanna, art. 4-bis) e collaborazione effettiva (più ampia, art. 58-ter): trattasi di figure giuridiche diverse con criteri e conseguenze distinti.
- Se il rifiuto dell'organo investigativo si fonda sul giudizio di non utilità rispetto a reati diversi da quelli condannati, tale motivo non è rilevante per escludere la collaborazione impossibile; il giudice deve invece verificare se, rispetto ai fatti di condanna, esistono spazi investigativi ancora percorribili.
- Nella valutazione rilevano il tempo trascorso, la possibile maturazione della prescrizione e le assoluzioni definitive di terzi: se rendono oggettivamente non più esplorabili nuovi accertamenti, può sussistere l'impossibilità della collaborazione.
- Se il provvedimento di diniego mostra di aver sovrapposto o confuso i piani valutativi, è fondato l'annullamento e il rinvio per una nuova, circoscritta valutazione.
Testo integrale
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