Sentenza n. 962/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8247/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 02.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 471/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 13.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente per due annualità e aveva condannato l'amministrazione all'erogazione della prestazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 febbraio 2025 e non era stata impugnata. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per il ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza proposta ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penale è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere determinata in modo non manifestamente iniquo e avere funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso inutilmente.
art. 1 l. n. 107/2015
La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto, sulla base di tale disciplina, il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente.
art. 1 c.p.a.
La funzione di garanzia dell'effettività della tutela giustifica l'applicazione dell'astreinte quale strumento per stimolare l'amministrazione all'adempimento.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di prestazione o di conformazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato, potendo contestualmente nominare un commissario ad acta.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché siano individuati un dies a quo, coincidente con la scadenza del termine assegnato per l'adempimento, un dies ad quem, coincidente con l'adempimento, e un limite massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata del privato.
- La nomina del commissario ad acta non elimina il potere dell'amministrazione di provvedere spontaneamente: fino all'adempimento, amministrazione e commissario esercitano poteri concorrenti, sicché l'astreinte può cessare anche con l'adempimento tardivo dell'amministrazione dopo l'insediamento del commissario.
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