Sentenza del 12/03/2015 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Termine ordinario scaduto - Riapertura per denuncia penale - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta inammissibile: il raddoppio dei termini non può operare quando la denuncia penale è stata presentata dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento. L'Amministrazione non può quindi riaprire o estendere retroattivamente un termine già scaduto mediante una denuncia penale tardiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per l'Ufficio di utilizzare il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dagli artt. 24, 26 e 37 del d.l. n. 223/2006, a seguito di una denuncia penale presentata ai sensi dell'art. 331 c.p.p. La denuncia, tuttavia, era intervenuta dopo la scadenza del termine ordinario entro il quale l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato. Il contribuente ha quindi contestato la validità dell'accertamento per tardività e decadenza.
Norme richiamate
Artt. 24, 26 e 37 del d.l. n. 223/2006
Prevedono il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di fatti suscettibili di denuncia penale, ma tale meccanismo non può essere invocato se la denuncia interviene dopo la scadenza del termine ordinario.
Art. 331 c.p.p.
Disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio; ai fini del raddoppio, la denuncia deve intervenire entro il termine ordinario di accertamento.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non consente all'Amministrazione di recuperare un accertamento già decaduto: la denuncia penale deve essere presentata prima della scadenza del termine ordinario.
- La tempestività della denuncia costituisce una condizione essenziale per applicare il termine raddoppiato; non è sufficiente che la denuncia esista, se è stata presentata tardivamente.
- In casi analoghi occorre verificare separatamente la data di scadenza del termine ordinario, la data di presentazione della denuncia penale e la data di notifica dell'accertamento.
- Quando l'accertamento è notificato oltre il termine ordinario e il raddoppio si fonda su una denuncia successiva a tale scadenza, l'atto è esposto a una contestazione per decadenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 164 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 233 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →