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Sentenza

Sentenza del 12/03/2015 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Accertamento - Termine ordinario scaduto - Riapertura per denuncia penale - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta inammissibile: il raddoppio dei termini non può operare quando la denuncia penale è stata presentata dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento. L'Amministrazione non può quindi riaprire o estendere retroattivamente un termine già scaduto mediante una denuncia penale tardiva.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità per l'Ufficio di utilizzare il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dagli artt. 24, 26 e 37 del d.l. n. 223/2006, a seguito di una denuncia penale presentata ai sensi dell'art. 331 c.p.p. La denuncia, tuttavia, era intervenuta dopo la scadenza del termine ordinario entro il quale l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato. Il contribuente ha quindi contestato la validità dell'accertamento per tardività e decadenza.

Norme richiamate

  • Artt. 24, 26 e 37 del d.l. n. 223/2006

    Prevedono il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di fatti suscettibili di denuncia penale, ma tale meccanismo non può essere invocato se la denuncia interviene dopo la scadenza del termine ordinario.

  • Art. 331 c.p.p.

    Disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio; ai fini del raddoppio, la denuncia deve intervenire entro il termine ordinario di accertamento.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini non consente all'Amministrazione di recuperare un accertamento già decaduto: la denuncia penale deve essere presentata prima della scadenza del termine ordinario.
  • La tempestività della denuncia costituisce una condizione essenziale per applicare il termine raddoppiato; non è sufficiente che la denuncia esista, se è stata presentata tardivamente.
  • In casi analoghi occorre verificare separatamente la data di scadenza del termine ordinario, la data di presentazione della denuncia penale e la data di notifica dell'accertamento.
  • Quando l'accertamento è notificato oltre il termine ordinario e il raddoppio si fonda su una denuncia successiva a tale scadenza, l'atto è esposto a una contestazione per decadenza.

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