Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 126/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva a- della nota, prot. 0002078 del 23.1.2025, a firma del Responsabile Ufficio 2- Tutela paesaggistica e procedura v.a.s. del Comune di Castellabate, con <l’approvazione> del Responsabile Area VII Ambiente Patrimonio Manutentivo, recante provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per i lavori di ristrutturazione edilizia e recupero del sottotetto all’immobile individuato catastalmente al foglio n. 17, particella n. 306 sub 50; b- ove e per quanto occorra, della nota, prot. 8681 del 14.4.2023, con cui il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza A.B.A.P. la relazione illustrativa e la proposta di provvedimento (acquista dalla Soprintendenza con prot. 9000 del 17/4/2023) sull’istanza del sig. Vitolo; c- ove e per quanto occorra, del parere contrario espresso dalla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, prot. 29345-P del 5.12.2024; d- ove e per quanto occorra, della nota prot. 12675-P del 30/5/2023, con cui la Soprintendenza ha chiesto chiarimenti ed integrazioni; e- di ogni altro atto, connesso, collegato e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale di autorizzazione paesaggistica per lavori di ristrutturazione edilizia e recupero abitativo del sottotetto, unitamente al parere negativo della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica, il parere negativo della Soprintendenza e gli atti connessi, deducendo cinque motivi di ricorso. In primo luogo ha sostenuto che l'intervento, consistente nel recupero del sottotetto con apertura di un terrazzino a tasca e di due finestre a raso, rientrasse nelle voci A.1 e A.2 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017 e fosse quindi sottratto all'accertamento di compatibilità paesaggistica. In secondo luogo e in terzo luogo ha dedotto che, trattandosi di intervento soggetto alla procedura autorizzatoria paesaggistica semplificata di cui all'Allegato B del d.P.R. 31/2017, il parere della Soprintendenza dovesse ritenersi favorevolmente acquisito per silenzio-assenso, essendo decorso il termine di venti giorni. Ha inoltre censurato il difetto di motivazione, di istruttoria e di presupposto, sostenendo che i provvedimenti non avessero accertato concretamente il disvalore paesaggistico dell'intervento, non avessero considerato che l'immobile non era direttamente vincolato e non avessero valutato le caratteristiche del tessuto edilizio circostante, nel quale erano presenti interventi analoghi. Sono state altresì dedotte incompetenza, straripamento di potere, violazione del giusto procedimento, sviamento, contraddittorietà manifesta e violazione dei principi di buon andamento, leale cooperazione, legalità e tipicità. Il ricorrente ha prodotto una perizia tecnica a sostegno delle proprie censure.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il primo motivo è stato respinto perché l'intervento non rientra nella voce A.1 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017, relativa alle opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, poiché il progetto comporta modifiche visibili dall'esterno, tra cui un terrazzino a tasca. Per la stessa ragione non è applicabile la voce A.2, riferita alla realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto. Sono stati respinti anche il secondo e il terzo motivo: indipendentemente dall'effettiva riconducibilità dell'intervento all'Allegato B del d.P.R. 31/2017, il ricorrente aveva presentato un'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, senza qualificare la domanda come semplificata né richiamare l'Allegato B. L'amministrazione aveva pertanto correttamente trattato la pratica secondo il procedimento ordinario. Il ricorrente non può invocare in giudizio i termini più brevi della procedura semplificata, perché ciò contrasterebbe con i doveri bilaterali di buona fede e collaborazione, con il divieto di venire contra factum proprium e con il principio di autoresponsabilità. È stato invece accolto il motivo relativo al difetto di motivazione. Il giudizio paesaggistico deve comparare i contenuti del vincolo con le caratteristiche concrete dell'intervento e del suo inserimento nel contesto circostante. Il diniego non può limitarsi a richiamare genericamente l'esistenza del vincolo o utilizzare formule stereotipate, ma deve descrivere l'edificio, il contesto paesaggistico, il rapporto tra edificio e contesto e l'impatto visivo dell'opera. Nel caso esaminato, l'affermazione secondo cui il terrazzino e le finestre avrebbero prodotto un elevato impatto paesaggistico percepibile da diversi punti di vista è stata ritenuta generica e standardizzata. Anche il richiamo alle caratteristiche storiche dell'immobile non era sufficiente, poiché l'edificio non risultava gravato da uno specifico decreto di vincolo. Il diniego non aveva inoltre adeguatamente confrontato la soluzione progettuale con gli interventi analoghi presenti nelle vicinanze né aveva concretamente motivato il paventato effetto cumulativo e il rischio di precedenti. Le ulteriori censure, relative agli obiettivi di rigenerazione urbana, limitazione del consumo di suolo e al precedente parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio, sono state assorbite. Il giudice ha quindi annullato gli atti impugnati nei sensi della motivazione e ha condannato le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria, applicato alla pratica presentata dal ricorrente.

  • art. 136, lett. c), d.lgs. 42/2004

    Richiamato in relazione ai valori paesaggistici tutelati e alla necessità di valutare concretamente la compatibilità dell'intervento con il contesto vincolato.

  • art. 149 d.lgs. 42/2004

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica.

  • Allegato A, voci A.1 e A.2, d.P.R. 31/2017

    opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso

    Le esenzioni non si applicano quando l'intervento comporta modifiche visibili all'esterno; la realizzazione di un terrazzino a tasca esclude la riconducibilità alla voce A.1 e impedisce, per l'intervento complessivo, l'applicazione della voce A.2.

  • Allegato B d.P.R. 31/2017

    La procedura semplificata e i relativi termini non possono essere invocati quando il privato abbia presentato un'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, inducendo l'amministrazione a seguire tale procedimento.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla formazione del silenzio-assenso nei rapporti tra amministrazioni.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Impone doveri bilaterali di buona fede e collaborazione nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione; tali doveri impediscono al privato di avvalersi dell'errore procedimentale da esso stesso determinato.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del decorso dei termini procedimentali.

  • art. 3 l. 241/1990

    Fondamento dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la motivazione paesaggistica è stata ritenuta insufficiente.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente tra le norme dedotte a sostegno dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve contenere una motivazione concreta e puntuale, fondata sul confronto tra i valori paesaggistici tutelati, le caratteristiche dell'edificio e dell'intervento e il contesto circostante, compreso l'impatto visivo dell'opera.
  • Non è sufficiente motivare il diniego paesaggistico mediante il generico richiamo all'esistenza del vincolo, formule stereotipate come "elevato impatto paesaggistico" o astratti riferimenti alla possibile proliferazione di interventi analoghi; occorre spiegare specificamente le ragioni dell'incompatibilità dell'opera con i valori tutelati.
  • La realizzazione di modifiche visibili dall'esterno, quale un terrazzino a tasca, esclude l'applicazione dell'esenzione prevista per le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici e impedisce di qualificare l'intervento complessivo come mera realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto.
  • Il privato che presenti un'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, senza richiedere la procedura semplificata, non può successivamente invocare i termini più brevi e il silenzio-assenso propri dell'iter semplificato, quando l'amministrazione abbia trattato la pratica conformemente all'istanza; tale condotta contrasta con buona fede, collaborazione, autoresponsabilità e divieto di venire contra factum proprium.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PAEccesso di poterePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.