Sentenza n. 987/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del Provvedimento di “Accertamento di inadempimento dell’obbligo vaccinale anti sars cov2 ex D.L. n.172 del 26 novembre 2021 e sospensione dall’esercizio della professione. Decorrenza 1° gennaio 2022 della -OMISSIS-” di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo dell’OMCEO di Latina n. -OMISSIS-, notificata a mezzo PEC in data 31.12.2021 con nota prot. n. -OMISSIS-in pari data a firma del Presidente OMCEO di Latina; - nonché di ogni altro atto, comunque, connesso, prodromico e/o conseguente, pur non conosciuto dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 e sospensione dall’esercizio della professione con decorrenza dal 1° gennaio 2022
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta all’Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine provinciale, aveva impugnato il provvedimento con cui il Consiglio direttivo dell’Ordine aveva accertato il suo inadempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 e disposto la sospensione professionale dal 1° gennaio 2022, in continuità con una precedente sospensione già contestata in un separato giudizio. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, richiamando la cessazione temporanea degli effetti della sospensione fino al 18 dicembre 2022 e la sua cessazione per legge il 31 dicembre 2022; ha inoltre riferito che il precedente giudizio, relativo al ricorso principale e ai motivi aggiunti, era già stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 384/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La ricorrente aveva formalizzato la rinuncia alla coltivazione della controversia per il venir meno dell’interesse attuale e concreto, e l’Ordine costituito aveva aderito alla dichiarazione. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio non ha esaminato nel merito la legittimità dell’accertamento vaccinale o della sospensione. Spese compensate nei confronti di entrambe le amministrazioni costituite, in ragione della particolarità e delicatezza degli interessi coinvolti e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
non resta al Collegio che dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.;
La sopravvenuta carenza di interesse, formalmente dichiarata dalla ricorrente e condivisa dall’Ordine costituito, comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara che è venuto meno il proprio interesse attuale e concreto alla decisione e tale situazione risulta dagli atti, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
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