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Sentenza

Sentenza n. 420/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 2182 del 2025: per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 480/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 22/02/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui sulla carta elettronica del docente, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per un totale di euro 3.000,00; per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2183 del 2025: per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2363/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 25/09/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 di euro 2.500,00; per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2184 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 4/2025 resa dal Tribunale di Vercelli in data 16/01/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, con decorrenza dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2298 del 2025: per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2373/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 22/10/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 di euro 1.000,00; per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2300 del 2025: per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2555/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 15/10/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 di euro 1.000,00; per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2378 del 2025: - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2104/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 10/09/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per CATANZARO EMANUELA dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; b) per SCHIPANI LUCA: dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00,. quanto al ricorso n. 2435 del 2025: - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 835/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 28/03/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per CINATO ANDREA dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; b) per NICOLETTI CONSUELO: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00, c) per POLIMENO FEDERICA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; quanto al ricorso n. 2719 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 3401/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 17/12/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per l'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 500,00;- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;. quanto al ricorso n. 2759 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2869/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 06/11/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2024/2025, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; quanto al ricorso n. 2791 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1339/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 21/05/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, con decorrenza dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; quanto al ricorso n. 2796 del 2025: - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1620/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 12/06/2024 RGN 8389/2023, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per STEFANIA MOSCIATTI dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; b) per EMANUELA ROSSO: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.. quanto al ricorso n. 2995 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 405/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 12/02/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 di euro 1.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 3022 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 389/2024 resa dal Tribunale di Asti in data 16/10/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di euro 2.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 3064 del 2025: - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 940/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 08/04/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 di euro 1.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 3348 del 2025: - per l’ottemperanza della sentenza n. 242/2025 resa dal Tribunale di Ivrea in data 22/05/2025, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico per l'a.s. 2023/2024 di euro 500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 3373 del 2025: - per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1155/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 08/05/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 di euro 1.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 3374 del 2025: -per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1582/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 17/06/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 di euro 1.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 3377 del 2025: - per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 170/2025 resa dal Tribunale di Ivrea in data 17/04/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di euro 2.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 3427 del 2025: - per l'ottemperanza della sentenza n. 138/2024 resa dal Tribunale di Alessandria in data 18/04/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 di euro 2.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202502298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento o ritardato adempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito a sentenze del Tribunale ordinario che riconoscevano il beneficio economico della carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti diciannove ricorsi per l'ottemperanza a sentenze emesse dai Tribunali di Torino, Vercelli, Asti, Ivrea e Alessandria, con le quali era stato riconosciuto ai ricorrenti il beneficio economico di euro 500,00 annui sulla carta elettronica del docente per specifici anni scolastici. I ricorrenti chiedevano che il TAR ordinasse al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta esecuzione dei titoli giudiziali, per importi complessivi variabili da euro 500,00 a euro 3.000,00, e che, in caso di ulteriore inadempimento, nominasse un commissario ad acta. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore e caratterizzati da identità di motivazione e dispositivo, sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione, senza alterare l'autonomia dei singoli giudizi.

La decisione

Il TAR ha preso atto della memoria depositata dai ricorrenti, nella quale si dava atto che il Ministero aveva adempiuto alle statuizioni contenute nelle sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza. Per tale ragione ha dichiarato, per ciascun ricorso, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessario impartire ordini di esecuzione né nominare il commissario ad acta. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 complessivi per compensi professionali, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa dei giudizi di ottemperanza promossi per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per l'adempimento dell'amministrazione alle statuizioni azionate.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie, nel corso del giudizio di ottemperanza, al titolo giudiziale azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non dovendo più impartire ordini conformativi o nominare un commissario ad acta.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se esso è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
  • Ricorsi di ottemperanza con identico oggetto e identica soluzione possono essere riuniti per esigenze di trattazione e redazione, purché la riunione non incida sull'autonomia dei singoli giudizi né sul contenuto delle singole decisioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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