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Sentenza

Sentenza del 08/01/2020 n. 148 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 2/2020. Processo Tributario - Atto di pignoramento - Impugnabilità - Dinanzi al giudice tributario - Sussistenza - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Opposizione agli atti esecutivi per pignoramento verso terzi, deducendo che il pignoramento era viziato a motivo di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento; si contestava quindi la legittimità dell'atto esecutivo sulla base dell'irregolarità dell'atto presupposto

La decisione

Il giudice ha ritenuto ammissibile l'opposizione davanti al giudice tributario, ai sensi degli art. 2, comma 1 e 19 del D.Lgs. 546/92, dell'art. 57 del DPR 602/73 e dell'art. 617 c.p.c. Ha stabilito che l'opposizione agli atti esecutivi si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario (in pratica la cartella di pagamento) e che dunque compete al giudice tributario valutare i vizi di notifica e la conseguente invalidità dell'atto esecutivo

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992 art. 2, comma 1

    Definisce la competenza del giudice tributario; interpretato nel senso che il giudice tributario è competente anche per le opposizioni agli atti esecutivi quando la controversia ha ad oggetto atti tributari o i vizi degli stessi

  • D.Lgs. 546/1992 art. 19

    Disciplina le impugnazioni e i rimedi davanti al giudice tributario; interpretato come base per ritenere che l'opposizione agli atti esecutivi, se fondata su vizi dell'atto tributario presupposto, debba essere proposta davanti al giudice tributario

  • DPR 602/1973 art. 57

    Regola la cartella di pagamento e la sua efficacia; interpretata come l'atto formale che manifesta la volontà di procedere alla riscossione e che, se invalidamente notificato, rende impugnabile l'esecuzione davanti al giudice tributario

  • Codice di procedura civile art. 617

    Norma sul pignoramento presso terzi; interpretata insieme alle norme tributarie per stabilire che l'opposizione al pignoramento per vizi di notifica dell'atto presupposto può essere ricondotta alla cognizione del giudice tributario

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi relativa a pignoramenti verso terzi, quando fondata su vizi dell'atto tributario presupposto (es. cartella di pagamento notificata in modo inesistente o invalido), è proponibile davanti al giudice tributario
  • In tali casi l'opposizione si traduce in un'impugnazione dell'atto iniziale che manifesta la volontà di riscossione (la cartella di pagamento): il giudice tributario valuta la regolarità della notifica e la legittimità del credito
  • La competenza del giudice non è esclusa dal fatto che l'atto contestato sia un atto esecutivo civile (pignoramento verso terzi): rileva la natura tributaria dell'atto presupposto
  • Chi subisce un pignoramento verso terzi senza aver ricevuto validamente la cartella deve proporre l'impugnazione entro i termini previsti per le controversie tributarie aventi ad oggetto la cartella, contestando in primo luogo l'avvenuta notifica
  • In situazioni simili il rimedio più efficace è censurare la validità formale dell'atto di riscossione (notifica, presupposti e motivazione) davanti al giudice tributario prima di affrontare i soli rimedi esecutivi civili

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