Cassazione Penale, Ordinanza n. 04483/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte relativa alla condanna già pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi proposti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, deducendo tre motivi: (1) violazione di legge in relazione all'art. 344-bis c.p.p., sostenendo la sua applicabilità al procedimento; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; (3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva. Dalla motivazione emerge che il reato oggetto del processo è stato commesso il 7 febbraio 2017, sicché la disciplina dell'art. 344-bis c.p.p. non era applicabile perché la L. n. 134/2021 ne limita l'operatività ai soli procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 10 gennaio 2020 in avanti. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte richiama il principio per cui il diniego può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare espressamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli. In concreto, la Corte di merito aveva escluso le attenuanti per i numerosi precedenti penali. Sulla pena, la Corte osserva che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché esercitato in modo non arbitrario o illogico, e che non è consentita una rivalutazione di merito in cassazione.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
Non si applica ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi prima del 10 gennaio 2020; la Corte esclude quindi la sua operatività nel caso concreto, in quanto il fatto è del 7 febbraio 2017.
art. 2, comma 3, L. 27 settembre 2021, n. 134
La norma transitoria limita l'applicazione dell'art. 344-bis c.p.p. ai soli procedimenti di impugnazione aventi a oggetto reati commessi dal 10 gennaio 2020.
art. 132 c.p.
Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato quale parametro per la graduazione del trattamento sanzionatorio in base ai criteri di commisurazione della pena.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 344-bis c.p.p. non si applica ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi prima della data prevista dalla norma transitoria della L. n. 134/2021.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di un'espressa confutazione di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
- La presenza di numerosi precedenti penali può costituire base sufficiente per escludere la concessione delle attenuanti generiche.
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo vizi di arbitrio o manifesta illogicità.
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