Ordinanza n. 30/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n.15 del 25/09/2025 - Reg. Generale n. 223 del Comune di Melilli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale n. 15 del 25 settembre 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza n. 15 del 25 settembre 2025 adottata dal Comune di Melilli. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati né il contenuto sostanziale dell’atto comunale né i singoli vizi di legittimità dedotti. Il TAR ha rilevato la necessità di approfondire le questioni nella fase di merito e ha disposto, ai fini della compiuta istruzione, il deposito della prova dell’inoltro al Comune delle osservazioni e contestazioni formulate dal tecnico incaricato il 7 novembre 2024.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare mediante sospensione dell’ordinanza. Ha ritenuto che le questioni richiedessero l’approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita fissazione dell’udienza pubblica. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza pubblica del 21 aprile 2026 per la trattazione del merito. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio, onerando la ricorrente di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, la prova dell’inoltro al Comune delle osservazioni e contestazioni del tecnico incaricato del 7 novembre 2024. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per fissare direttamente l’udienza pubblica di merito, ritenendo adeguata la sollecita definizione della causa rispetto alle esigenze cautelari prospettate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il riferimento ha giustificato l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare richiede approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del merito, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione richiesta.
- Nella medesima fase cautelare il giudice può disporre specifici incombenti istruttori, individuando un termine per il loro adempimento e ponendoli a carico della parte processuale che deve fornire la documentazione necessaria alla compiuta istruzione della causa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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