Sentenza n. 25/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento del decreto in data 05.06.2023 Cat. -OMISSIS- a firma del Questore di Macerata, notificato personalmente a mezzo Carabinieri in data 6.6.2023 con cui veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata al sig. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto o provvedimento anche non conosciuto e comunque connesso, precedente e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Macerata che ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia a seguito di un'accertata guida in stato di ebbrezza
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottata dopo la contestazione della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b), del Codice della strada e la conseguente sospensione cautelare della patente. Ha dedotto violazione dell'art. 43, ultimo comma, T.U.L.P.S. e dell'art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998, erronea applicazione della legge, carenza e difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, sproporzione e abuso di potere. In particolare, ha contestato che il Questore avesse desunto automaticamente la pericolosità sociale e l'inaffidabilità nell'uso delle armi da un unico episodio di positività all'etilometro, peraltro in assenza di una definizione del procedimento penale. Ha evidenziato l'incensuratezza, l'assenza di precedenti per violazioni del Codice della strada o della normativa venatoria, gli esami ematici privi di indicatori di abuso o dipendenza da alcool, l'attività lavorativa e la situazione familiare. Ha inoltre sostenuto che l'art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998 riferisce l'aggettivo “occasionale” all'assunzione di sostanze stupefacenti, mentre per l'alcool richiede un “abuso”, non desumibile da un singolo episodio isolato. La motivazione del provvedimento sarebbe stata stereotipata e priva di una concreta valutazione individualizzata, nonché fondata su un automatismo incompatibile con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca. Ha ritenuto che l'autorità di pubblica sicurezza possa adottare misure restrittive in materia di armi in funzione preventiva e senza attendere l'accertamento della responsabilità penale, ma debba comunque svolgere una valutazione concreta, individualizzata e prognostica dell'affidabilità del titolare e del pericolo di abuso delle armi. Nel caso esaminato, il Questore ha trasformato un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza in un automatismo ostativo, senza considerare adeguatamente l'assenza di precedenti, l'isolamento dell'episodio, gli esami ematici negativi per abuso abituale di alcool e gli ulteriori elementi favorevoli della personalità del ricorrente. La motivazione è stata giudicata apodittica, stereotipata e non sorretta da un attendibile giudizio probabilistico sul pericolo di abuso delle armi. Il TAR ha inoltre ritenuto erronea l'applicazione dell'art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998: la nozione di occasionalità riguarda le sostanze stupefacenti, mentre per l'alcool la disposizione richiede l'abuso, da valutare in concreto e non automaticamente sulla base di un unico episodio. È stato ravvisato anche il mancato rispetto del principio di proporzionalità, che impone di verificare idoneità, necessità e adeguatezza della revoca. Le spese sono state compensate, in ragione delle finalità preventive dell'attività di pubblica sicurezza e della possibilità che alcuni argomenti fossero stati previamente sottoposti all'amministrazione in sede procedimentale.
Norme richiamate
art. 43 T.U.L.P.S.
La revoca o il diniego del porto d'armi richiedono una valutazione dell'affidabilità del soggetto e del pericolo di abuso delle armi; tale potere ha natura preventiva e non sanzionatoria, ma non può essere esercitato mediante automatismi.
art. 1, comma 5, D.M. 28 aprile 1998
“Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci”
L'aggettivo “occasionale” si riferisce all'assunzione di sostanze stupefacenti; per alcool e psicofarmaci è richiesto l'abuso. La disposizione deve essere applicata considerando le circostanze specifiche del caso, senza ritenere automaticamente ostativo un singolo episodio di ebbrezza.
art. 186, comma 2, lettera b), Codice della strada
La contestazione della guida con tasso alcolemico rientrante nella fattispecie non costituisce, da sola e automaticamente, prova sufficiente dell'inaffidabilità nell'uso delle armi o del pericolo di abuso.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice, nella sentenza in forma semplificata, di richiamare precedenti specifici ritenuti pertinenti alla decisione.
Massime di principio
- La revoca del porto d'armi è una misura preventiva e non sanzionatoria, ma il suo esercizio richiede una valutazione concreta, individualizzata e prognostica dell'affidabilità del titolare e del ragionevole pericolo di abuso delle armi; non è sufficiente il mero richiamo a una contestazione penale o amministrativa non ancora definita.
- Un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, anche se accertato mediante etilometro, non determina automaticamente la revoca del porto d'armi: l'amministrazione deve esaminare l'insieme degli elementi rilevanti, tra cui precedenti, eventuale abitualità del consumo di alcool, esiti degli accertamenti sanitari e complessiva personalità dell'interessato.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998, l'occasionalità è riferita all'assunzione di sostanze stupefacenti, mentre per alcool e psicofarmaci la causa di non idoneità è costituita dall'abuso; quest'ultimo non può essere desunto automaticamente da un episodio isolato, ma deve essere accertato alla luce delle circostanze concrete.
- La motivazione del provvedimento di revoca del porto d'armi deve esplicitare un giudizio prognostico attendibile sul pericolo di abuso, fondato su elementi concreti e non su formule stereotipate o applicabili indistintamente a ogni caso di guida in stato di ebbrezza.
- Anche nella materia delle autorizzazioni di polizia in materia di armi opera il principio di proporzionalità: l'amministrazione deve verificare l'idoneità, la necessità e l'adeguatezza della revoca rispetto al rischio concretamente ravvisato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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