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Sentenza

Sentenza n. 3818/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare, - della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul test, caricato in data 28.10.2025 all'interno dell'area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull'aggiornamento INPA del 29.10.2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n.370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria ” di cui al Bando del 30.07.2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 20,00 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nei quesiti n.11 e n. 24 del proprio questionario; - del Bando di concorso pubblicato sul sito INPA in data 30.07.2025, con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonchè per l'accertamento dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento dei quiz n.11 e n. 24 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test; e per la condanna, ex art. 30 c.p.a., dell'Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l'aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l'eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.

Giustizia amministrativa202600573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito di non idoneità alla prova scritta del concorso, con punteggio di 20/30, e i quesiti n. 11 e n. 24 del questionario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione della prova scritta relativa al concorso per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, contestando la correttezza dei quesiti n. 11 e n. 24. Per il quesito n. 11, relativo al sinonimo di “propedeutico”, aveva indicato “Preliminare”, mentre l’Amministrazione aveva indicato come risposta esatta “Introduttivo”. Per il quesito n. 24, relativo alla proporzione verbale “Titanic: X = Italia: Y”, aveva indicato “Celine Dion: Mameli”, mentre l’Amministrazione aveva ritenuto corretta la soluzione “nave: dirigibile”. La ricorrente chiedeva l’annullamento dei quesiti, la rivalutazione del punteggio e l’attribuzione di un punto per ciascuna risposta, così da superare la soglia di idoneità di 21/30. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno rappresentato che, in autotutela, la Commissione aveva già attribuito un punto alla ricorrente per il quesito n. 11.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale amministrazione, quale ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non sia estranea alla procedura. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenuta estranea alla procedura, considerata l’autonomia di Formez PA e della Commissione RIPAM. Quanto al quesito n. 24, il Collegio ha ritenuto corretta la risposta dell’Amministrazione “nave: dirigibile”: la proporzione deve porre in relazione omogenea le due coppie di termini e il quesito si riferisce agli incidenti del Titanic e del dirigibile Italia, entrambi mezzi di trasporto. La risposta della ricorrente “Celine Dion: Mameli” è stata ritenuta invalida, perché collega l’esecutore della colonna sonora di un film all’autore di un canto risorgimentale, senza omogeneità concettuale. Il TAR ha inoltre escluso che il quesito richiedesse conoscenze specialistiche, trattandosi di nozioni di cultura generale ampiamente diffuse. Quanto al quesito n. 11, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la Commissione era già intervenuta in autotutela attribuendo alla ricorrente il punto contestato. L’attribuzione del punto ha portato il punteggio da 20/30 a 21/30, superando la prova di resistenza e determinando l’idoneità della candidata. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente nei limiti indicati, con integrale compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, essendo complete le formalità del contraddittorio e dell’istruttoria.

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente lo ha invocato per chiedere la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione del punteggio; la decisione ha però definito la controversia mediante l’accertamento dell’intervento in autotutela e dell’idoneità conseguita.

  • art. 74 c.p.a.

    La Sezione ha richiamato proprie precedenti sentenze in forma semplificata, ritenendole applicabili alla questione relativa al quesito n. 24.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il richiamo alle precedenti decisioni della Sezione è stato utilizzato quale motivazione della soluzione adottata sul quesito n. 24.

Massime di principio

  • Nelle proporzioni verbali, la relazione tra la prima coppia di termini deve essere omogenea e identica a quella tra la seconda coppia; è quindi valida la risposta che associa categorie concettualmente comparabili, mentre è invalida quella che collega elementi eterogenei.
  • Un quesito concorsuale fondato su fatti e nozioni di ampia diffusione rientra nella cultura generale e non diviene illegittimo per il solo fatto che la sua soluzione richieda il collegamento tra più informazioni, purché non siano richieste conoscenze specialistiche estranee alla lex specialis.
  • L’intervento in autotutela dell’amministrazione, con attribuzione del punteggio contestato, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla relativa censura; se il punteggio aggiuntivo consente di superare la soglia minima, viene meno la non idoneità originaria per effetto della rivalutazione.
  • Nelle controversie concorsuali, l’attribuzione del punteggio contestato deve essere verificata anche alla luce della prova di resistenza: quando il nuovo punteggio supera la soglia di idoneità, la domanda conserva utilità e può condurre al riconoscimento dell’idoneità del candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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