Cassazione Penale, Ordinanza n. 09718/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per la sopravvenuta prescrizione di alcuni segmenti temporali dei capi contestati, confermando per il resto la condanna per reati tributari. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere integrato il dolo specifico, poiché egli era soltanto un amministratore formale e un mero prestanome, e la Corte avrebbe valorizzato dati non probatori, come la consegna alla Guardia di Finanza delle fatture e il mancato riferimento ai reali gestori della società. Con il secondo motivo ha lamentato l'inosservanza di norme processuali e l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., delle dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini preliminari, assumendo che la Corte territoriale avesse fondato su tali dichiarazioni la responsabilità penale senza che ricorressero le condizioni di legge per il loro utilizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che i giudici di primo e secondo grado avevano fornito motivazione conforme e non illogica sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, valorizzando circostanze fattuali quali la qualità di rappresentante legale della società, il possesso ed esibizione delle fatture, l'indicazione dell'abitazione dell'imputato come sede societaria, l'omessa indicazione dei reali gestori e l'assenza di mezzi e locali idonei all'attività. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che dalla sentenza impugnata non risultava affatto l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari e che il ricorrente non aveva spiegato in modo specifico la loro effettiva rilevanza probatoria. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice richiamata tra i capi confermati in appello e oggetto di condanna, senza ulteriori precisazioni nel testo sulla specifica condotta.
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice richiamata tra i capi confermati in appello e oggetto di condanna, senza ulteriori precisazioni nel testo sulla specifica condotta.
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice richiamata tra i capi confermati in appello e oggetto di condanna, senza ulteriori precisazioni nel testo sulla specifica condotta.
art. 513 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in indagini preliminari; la Corte ne esclude la decisività perché non risulta che tali dichiarazioni siano state effettivamente utilizzate.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo è immune da censura in cassazione quando sia fondata su plurimi indizi fattuali coerenti e convergenti, idonei a escludere la mera figura del prestanome, come la qualità formale di amministratore, la disponibilità della documentazione societaria, l'indicazione di una sede operativa presso l'abitazione dell'imputato e l'assenza di reali strutture aziendali.
- La doglianza di inutilizzabilità di dichiarazioni rese in fase di indagini è inammissibile o comunque priva di decisività se non viene specificamente dimostrato che quelle dichiarazioni siano state effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata e quale incidenza concreta abbiano avuto sull'accertamento di responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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