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Ordinanza

Ordinanza n. 1489/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I-bis, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro la valutazione di non idoneità all’avanzamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della difesa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare del militare. La controversia riguarda la valutazione della Commissione competente, che ha giudicato il vice brigadiere non idoneo all’avanzamento. L’Amministrazione ha contestato, in sostanza, l’erronea individuazione della disciplina applicabile da parte del TAR, il quale aveva fatto riferimento all’art. 1051 del codice dell’ordinamento militare, sostenendo invece l’applicabilità principale dell’art. 1056 del medesimo codice. Ha inoltre dedotto la legittimità della valutazione collegiale e l’assenza di travisamenti dei fatti, illogicità manifeste o abnormità tali da giustificarne il sindacato giudiziale in sede cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Ministero e, riformando l’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. A un esame sommario, il Collegio ha escluso la sussistenza di un effettivo fumus boni iuris, rilevando che il militare non era stato escluso dall’avanzamento, ma era stato valutato non idoneo dalla Commissione. Ha ritenuto che la fattispecie fosse disciplinata principalmente dall’art. 1056 del codice dell’ordinamento militare, anziché dall’art. 1051 richiamato dal TAR, e che l’Amministrazione avesse apparentemente correttamente applicato tale disposizione. La valutazione della Commissione, salva ogni ulteriore verifica nella fase di merito, non presentava palesi travisamenti fattuali, manifeste illogicità o abnormità, sicché non emergevano profili sufficienti per sospenderne gli effetti. Le spese di entrambi i gradi cautelari sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda. Gli atti sono stati trasmessi al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 1051 d.lgs. 66/2010

    Disposizione richiamata dal TAR, ma ritenuta non principale dal Consiglio di Stato per la fattispecie esaminata.

  • art. 1056 d.lgs. 66/2010

    Il Consiglio di Stato la individua come disciplina principale della valutazione di non idoneità all’avanzamento e ritiene, a un primo esame, che l’Amministrazione ne abbia fatto buon governo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Fondamento della trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte privata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte privata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione di non idoneità all’avanzamento di un appartenente alle forze armate o di polizia non può essere assimilata automaticamente a un’esclusione dall’avanzamento: la disciplina applicabile deve essere individuata in relazione alla specifica fattispecie prevista dal codice dell’ordinamento militare.
  • Le valutazioni delle Commissioni competenti in materia di avanzamento del personale militare sono sottratte al sindacato giudiziale quando, a un esame sommario, non emergano palesi travisamenti dei fatti, manifeste illogicità o caratteri di abnormità, ferma la possibilità di un più approfondito esame nel giudizio di merito.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando l’esame sommario degli atti non evidenzi un effettivo fumus boni iuris, anche se il giudizio di merito deve ancora essere approfondito.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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