Sentenza n. 13396/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 13 dicembre 2025, avente a oggetto il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare di avere concluso il procedimento. Il giudice ha rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, la ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio-inadempimento e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare e definire l’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato determinato tenendo conto dell’elevato numero di richieste della medesima specie. Il Ministero dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Nella valutazione dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare il livello, la durata e la qualità della formazione, valutare l’equipollenza del titolo e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. Per il caso di inutile decorso del termine di 120 giorni, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, in caso di ricorso avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE, applicabile alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Richiede una valutazione sostanziale del titolo professionale conseguito in altro Stato membro, considerando competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione e prevedendo, ove necessario, misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l’imposizione di misure compensative proporzionate quando sussistano differenze rilevanti tra la formazione acquisita nello Stato d’origine e i requisiti richiesti nello Stato ospitante.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha modificato la denominazione del Ministero dell’Istruzione, competente per la conclusione del procedimento, in Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro è scaduto senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’amministrazione competente e il giudice può ordinare alla stessa di provvedere entro un termine assegnato.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale dei titoli.
- Qualora emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’amministrazione deve valutare l’equipollenza sostanziale del titolo e può imporre soltanto misure compensative opportune e proporzionate, tenendo conto anche delle qualifiche e dell’esperienza professionale maturate dall’interessato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, con un termine ulteriore, per assicurare la conclusione del procedimento qualora l’amministrazione non ottemperi all’ordine di provvedere.
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