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Sentenza

Sentenza n. 2675/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 0009781 del 16/01/2023, rubricata “Comunicazione di chiusura del procedimento”, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2013 per RTU.”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, e comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale al provvedimento impugnato, ivi comprese, la nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 0158756 del 22/12/2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento” ed avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2013 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”; la nota pec della ASL Napoli 3 Sud del 28/12/2021, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016”; ove lesive, e per quanto di ragione, delle Deliberazioni del Direttore Generale ASL NA 3 Sud di seguito enucleate: - n. 286 del 25.3.2019, avente ad oggetto “presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 88 del 24 luglio 2013 – definizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 28.5.2019 avente ad oggetto “Rettifica delibera 286/2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 20.6.2019 avente ad oggetto “rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28.5.2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 914 del 4.11.2019 avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 20.6.2019 – Ridefinizione Regressione Tariffaria Unica anno 2013 – Macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 586 del 20.6.2019, avente ad oggetto “Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 129 del 31.10.2014 – definizione regressione tariffaria unica anno 2014 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 9.7.2019 avente ad oggetto “rettifica ed integrazione delibera 586/2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2014 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 645 del 9.7.2019, avente ad oggetto “definizione regressione tariffaria unica anno 2015 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 1070 del 17.12.2019, avente ad oggetto “Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 89 del 8.8.2016 – definizione regressione tariffaria unica anno 2016 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale/assistenza termale” - ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 03/06/2021; - ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 03/06/2021;

Giustizia amministrativa202301520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di chiusura del procedimento amministrativo volto al recupero di somme relative alla regressione tariffaria unica per l'anno 2013, unitamente agli atti connessi e presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura privata accreditata ha impugnato la nota con cui l’ASL ha chiuso il procedimento finalizzato al recupero di quanto ritenuto dovuto per la regressione tariffaria unica relativa all’anno 2013, contestando anche gli atti connessi e le deliberazioni aziendali concernenti la definizione della regressione tariffaria per gli anni 2013-2016. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione, non essendo comprensibili le ragioni della pretesa creditoria dell’ASL. Ha inoltre lamentato la lesione del legittimo affidamento, poiché la richiesta di pagamento sarebbe intervenuta a notevole distanza dall’esercizio finanziario cui si riferivano le prestazioni erogate in regime di accreditamento, in violazione dei criteri di ragionevolezza. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto meramente patrimoniale di dare-avere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia non investe gli atti regionali di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali, né quindi l’esercizio di un potere autoritativo di programmazione. Le censure riguardano esclusivamente le modalità e i tempi della regressione tariffaria e, in definitiva, l’effettiva debenza dei corrispettivi e il rapporto di credito tra ASL e struttura accreditata. In tale ambito la posizione azionata ha natura di diritto soggettivo e la controversia è riconducibile al binomio obbligo-pretesa, estraneo alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi. Non assume rilievo il fatto che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento amministrativo, poiché la forma dell’azione non muta la consistenza della posizione soggettiva. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., ove il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate per l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulla questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza rilievo di un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali

    La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi non comprende le controversie meramente patrimoniali relative all’effettiva debenza dei corrispettivi, quando non sia coinvolto l’esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda

    In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo a precedenti conformi mediante motivazione sintetica, utilizzato dal TAR con riferimento alla propria giurisprudenza sulla medesima fattispecie.

Massime di principio

  • Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate relative alla regressione tariffaria e all’effettiva debenza dei corrispettivi hanno natura patrimoniale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario quando non contestano gli atti di programmazione sanitaria, i tetti di spesa o altro esercizio di potere autoritativo.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi non ricomprende le controversie riconducibili al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario secondo lo schema obbligo-pretesa, se manca un potere discrezionale dell’amministrazione diretto alla tutela di interessi generali.
  • La contestazione delle modalità e dei tempi di applicazione della regressione tariffaria, senza censura dell’an o dei contenuti della programmazione sanitaria e dei tetti di spesa, attiene a diritti soggettivi di natura patrimoniale e deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
  • La circostanza che la pretesa patrimoniale sia formalizzata mediante atti adottati all’esito di un procedimento amministrativo non modifica il riparto di giurisdizione, poiché la forma procedimentale dell’azione non incide sulla natura della posizione soggettiva controversa.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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