Sentenza n. 3193/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n.11169/23 pubblicata in data 7/12/2023 dal Tribunale di Roma sez. lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo di accertare l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 11169/2023 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 7 dicembre 2023, e di disporre le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto della docente a usufruire del beneficio economico previsto per la Carta elettronica del docente, destinata all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 107/2015, con conseguente obbligo ministeriale di accreditare gli importi relativi agli anni scolastici indicati nella sentenza. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato né dedurre sopravvenienze ostative.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., osservando che tale azione consente di ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso. Dagli atti non risultava che il Ministero avesse eseguito l'attività richiesta dalla sentenza del Tribunale ordinario; inoltre, l'Amministrazione non aveva contestato specificamente l'inadempimento né fornito elementi dimostrativi dell'avvenuto adempimento o di sopravvenienze ostative. Il ricorso è stato pertanto accolto nei termini e limiti della motivazione. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di 800 euro per spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e imporre all'amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al titolo giudiziale.
art. 1 legge n. 107/2015
beneficio economico di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e per imporre alla pubblica amministrazione di conformarsi al contenuto del titolo nel caso deciso.
- Quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato e l'amministrazione non fornisce elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, con il compito di eseguire il giudicato in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dall'individuazione dell'ufficio amministrativo competente, dall'esclusione della facoltà di delega e dalla previsione dell'assenza di compenso, secondo quanto stabilito dal giudice per assicurare l'effettività dell'esecuzione.
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