Sentenza n. 725/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - della delibera/Estratto verbale della riunione del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 16 maggio 2022; - della delibera/Estratto verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di (OMCeO Torino) Torino del 14.06.22, contenente l'apertura dell'Assemblea; - della delibera/Estratto verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 14.06.22, contenente la votazione; - della delibera/Estratto verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 14.06.22, contenente l'esito della votazione assembleare; nonché delle determinazioni e/o comunque di tutti gli atti antecedenti, preordinati, anche interni, presupposti inerenti, consequenziali, comunque connessi, cogniti e non, con quello in oggetto e col relativo procedimento, nessuno escluso o eccettuato, e per ogni derivante statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni e verbali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino relativi all'approvazione del rendiconto consuntivo 2021 e dell'assestamento del bilancio 2022
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le parti ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della deliberazione del 14 giugno 2022 di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2021 e dell'assestamento del bilancio 2022, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi gli atti del Consiglio dell'Ordine del 16 maggio 2022 e i verbali dell'assemblea straordinaria del 14 giugno 2022. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 876/2022. Nel corso del giudizio una ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, senza prova della notificazione alle altre parti. Successivamente, più gruppi di ricorrenti e intervenienti hanno depositato dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando che, nelle more, si era insediato un nuovo Consiglio dell'Ordine e che il provvedimento impugnato era stato sostituito e privato di effetti, risultando integralmente assorbito dall'attività successiva del nuovo Consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Quanto alla rinuncia individuale, ha rilevato che mancava la prova della notificazione a tutte le parti, richiesta dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., una rinuncia irrituale può costituire un qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle restanti parti, benché il Collegio non potesse verificare se le dichiarazioni depositate comprendessero tutti gli istanti, ha ritenuto comunque univocamente dimostrato il venir meno dell'interesse, in ragione dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, della sostituzione e perdita di effetti degli atti impugnati e dell'assenza di deduzioni circa la persistenza di un interesse alla decisione. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto quanto alle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti del giudizio affinché possa produrre gli effetti propri della rinuncia processuale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità previste per la rinuncia, il giudice può desumere da fatti o atti univoci sopravvenuti e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta sostituzione dell'atto impugnato e la sua conseguente privazione di effetti possono determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Una rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non produce necessariamente gli effetti formali della rinuncia, ma può comunque costituire, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., un qualificato e univoco elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal comportamento processuale complessivo delle parti e dei loro difensori, anche quando non sia possibile verificare formalmente che le dichiarazioni individuali comprendano tutti gli istanti, purché gli elementi acquisiti siano univoci e nessuna parte abbia rappresentato la persistenza di un interesse alla decisione.
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