Sentenza n. 4173/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché sentenza del TAR Lazio che ne aveva respinto l’impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 23 novembre 2020, con cui era stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato su una condanna definitiva a dieci anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e continuata. In primo grado ha dedotto che l’Amministrazione avesse considerato esclusivamente la gravità del reato, senza ponderare la durata del soggiorno in Italia, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo e la propria situazione personale. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento. In appello ha contestato la sentenza del TAR, sostenendo la violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che impone di considerare tali elementi. Ha evidenziato di soggiornare in Italia da circa trentacinque anni, di avere nel Paese i principali legami familiari, incluso il figlio, di avere lavorato stabilmente prima della detenzione, di essersi ravveduto durante la detenzione e che il reato risaliva al 1999.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR e la revoca del permesso di soggiorno. Il Collegio ha ritenuto che la condanna a dieci anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e continuata, reato ricompreso tra quelli indicati dall’art. 380 c.p.p., fosse, per la sua concreta gravità, da sola sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. Il giudice ha riconosciuto che la norma impone di considerare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, la valutazione negativa fosse sostanzialmente vincolata dalla gravità del precedente penale. L’inserimento sociale e lavorativo risultava limitato dal fatto che l’interessato stava terminando di scontare una pena detentiva decennale. Quanto ai legami familiari, il Collegio ha osservato che il delitto appariva maturato proprio nell’ambito familiare, sicché tale elemento non poteva essere valorizzato automaticamente in senso favorevole. L’appello è stato dichiarato manifestamente infondato e respinto. È stata inoltre revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, mentre le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
“impone di considerare anche la durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”
La disposizione richiede una valutazione degli elementi personali, familiari, sociali e lavorativi dello straniero; tuttavia, secondo il giudice, la gravità concreta di una condanna a dieci anni per violenza sessuale aggravata e continuata può rendere sostanzialmente vincolata la revoca del titolo di soggiorno.
art. 380 c.p.p.
“reato ricompreso tra quelli di cui all’art. 380 c.p.p.”
L’inquadramento del reato tra quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., unitamente alla gravità concreta della condanna, è stato valorizzato quale elemento idoneo a fondare da solo il giudizio di pericolosità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Disposizione richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una condanna definitiva a una pena detentiva particolarmente elevata per un gravissimo delitto doloso, quale la violenza sessuale aggravata e continuata, può essere ritenuta da sola sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico.
- L’obbligo di considerare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero non impedisce che, in presenza di un precedente penale di eccezionale gravità, la valutazione amministrativa risulti sostanzialmente vincolata dall’esigenza di tutela dell’ordine pubblico.
- L’inserimento sociale e lavorativo dello straniero che sta ancora scontando una lunga pena detentiva può essere valutato come necessariamente limitato alle attività e alle relazioni consentite dall’ordinamento penitenziario.
- I legami familiari dello straniero non costituiscono automaticamente un elemento favorevole al mantenimento del titolo di soggiorno quando il grave delitto posto a fondamento della revoca risulti maturato proprio nell’ambito familiare.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non conduce all’annullamento della revoca quando, alla luce della gravità concreta del precedente penale e dell’assetto sostanzialmente vincolato della decisione, l’esito del procedimento non avrebbe potuto ragionevolmente essere diverso.
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