Sentenza n. 3216/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta ottenuto a seguito di domanda presentata dalla ditta edilizia 2005 di Ferrara Antonio a favore del sig. Morol (Codice Pratica: P-NA/L/Q/2023/109513) nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli in data 11.07.2025 e notificato tramite pec al difensore in data 14.07.2025, nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso siano comunque posti in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato motivata dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura un nulla osta per lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia e, durante il periodo di inerzia dell'Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, aveva trovato un nuovo impiego presso un diverso datore di lavoro. Ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare la mancata considerazione dell'attività lavorativa medio tempore intrapresa, documentata mediante contratto, modello Unilav e buste paga, nonché l'irragionevole adozione della revoca a notevole distanza temporale dal rilascio del nulla osta. Ha evidenziato che il ritardo procedimentale non era a lui imputabile e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare il suo inserimento sociale e lavorativo e la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno ad altro titolo, anche per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha valorizzato l'ingresso regolare in Italia, il considerevole intervallo tra il rilascio e la revoca del nulla osta, l'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e l'effettivo reperimento e svolgimento di un'attività lavorativa presso un diverso datore di lavoro, circostanze già rappresentate e documentate nel procedimento. Secondo il giudice, il decorso del tempo non imputabile allo straniero non può tradursi nell'allocazione a suo carico delle conseguenze sfavorevoli dell'inerzia amministrativa. Prima di adottare la revoca, l'Autorità avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato in Italia e la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno ad altro titolo, anche per attesa occupazione, in conformità alle circolari ministeriali richiamate. Le spese di lite sono state compensate. È stata inoltre disposta l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
La liquidazione del compenso professionale deve tenere conto delle caratteristiche concrete dell'attività difensiva, della difficoltà della controversia e degli ulteriori parametri indicati dalla disposizione.
art. 130 d.P.R. 115/2002
riduzione ordinaria del 50% del compenso
Nel patrocinio a spese dello Stato il compenso è liquidato applicando la riduzione ordinaria prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando la revoca di un nulla osta per lavoro subordinato dipende dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, l'Amministrazione deve considerare se il ritardo nella convocazione e nella definizione della procedura sia a essa imputabile e non può porre automaticamente a carico dello straniero le conseguenze sfavorevoli del tempo trascorso.
- Prima di revocare un nulla osta per lavoro subordinato, l'Amministrazione deve valutare l'effettivo inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero durante il procedimento, compresi i rapporti di lavoro instaurati con un diverso datore di lavoro e già documentati agli atti.
- L'adozione della revoca del nulla osta deve essere preceduta dalla valutazione della possibilità di rilasciare allo straniero un titolo di soggiorno ad altro titolo, anche per attesa occupazione, quando l'ingresso in Italia sia avvenuto regolarmente e sia intervenuto un effettivo rapporto lavorativo alternativo.
- È illegittima la revoca che, senza ponderare l'inerzia amministrativa e l'inserimento lavorativo sopravvenuto, trasferisca irragionevolmente sullo straniero l'alea del ritardo nella stipula del contratto di soggiorno.
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