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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46339/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era articolato in due motivi: 1) censura della valutazione sul diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., contestando che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'abitualità delle condotte e nel negare la tenuità del fatto; 2) deduzione di vizi di motivazione e violazione di legge (art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione: il ricorrente sosteneva che il dies a quo per il computo della prescrizione dovesse essere l'adozione dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova (18/10/2019) e non l'udienza del 10/11/2017 in cui fu disposto il rinvio per messa alla prova, considerando che la messa alla prova fu poi revocata il 3/5/2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul secondo motivo (esaminato per primo e assorbente) ha richiamato l'art. 168-ter c.p. e la giurisprudenza secondo cui la sospensione della prescrizione durante la messa alla prova decorre dall'ordinanza ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p., ma ha altresì chiarito che i rinvii disposti per dar corso alla procedura di messa alla prova (anche quando derivanti da richieste difensive per l'elaborazione del programma di trattamento) rientrano nell'ipotesi dell'art. 159, co.1, n.3 c.p. e determinano la sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio. Pertanto il computo operato dai giudici di merito è stato ritenuto corretto e il motivo manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura generica e volta a rinnovare una diversa valutazione di merito: la Corte di appello aveva motivato in modo logico e coerente il diniego dell'art. 131-bis per la sussistenza di abitualità (precedenti per reati con violenza) e per la non tenuità dell'offesa (pericolo per l'incolumità e danni non lievi all'auto di servizio). A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non si applicasse per la presenza di abitualità e per la gravità dell'offesa

  • art. 606, primo comma, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di censura in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); il ricorrente li aveva invocati in relazione alla prescrizione ma la Corte li ha ritenuti infondati o generici

  • art. 168-ter cod. pen.

    introdotto dall'art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67

    Stabilisce la sospensione del corso della prescrizione durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova; la Cassazione ha richiamato questa disciplina per valutare il decorso della prescrizione

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Individua l'ordinanza del giudice che sospende il procedimento per la messa alla prova; la pronuncia di questa ordinanza è indicata come possibile dies a quo della sospensione della prescrizione

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    Regole sull'esito della messa alla prova (sentenza dichiarativa di estinzione o ordinanza di esito negativo) che determinano il termine finale della sospensione della prescrizione

  • art. 464-octies e art. 141-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prevedono la revoca della messa alla prova e gli effetti sul processo; la Corte li cita come ipotesi in cui termina la sospensione

  • art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Regola i casi in cui il corso della prescrizione si sospende per cause non afferenti all'acquisizione di prove o a termini a difesa; la Corte ha richiamato questa disposizione per ritenere che i rinvii per la messa alla prova determinano la sospensione del termine prescrizionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare 3.000 euro al ricorrente

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione durante la messa alla prova opera anche per i rinvii richiesti per l'organizzazione della procedura: tali rinvii si inquadrano nell'art. 159, co.1, n.3 c.p. e sospendono il termine prescrizionale per tutta la durata del rinvio.
  • Per l'individuazione del dies a quo della sospensione della prescrizione è rilevante l'ordinanza che dispone la sospensione ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p., ma i rinvii processuali funzionali alla messa alla prova possono avere lo stesso effetto sospensivo.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede valutazioni di fatto su abitualità e gravità: la Corte di cassazione non rivede le valutazioni di merito ben motivate, salvo vizi logici manifesti.
  • In cassazione le doglianze generiche o che si limitano a chiedere una diversa valutazione di merito sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e somma ex art. 616 c.p.p.); è quindi utile, in sede di ricorso, circostanziare in modo preciso le censure di diritto e documentare con esattezza i termini e i provvedimenti rilevanti ai fini della prescrizione.

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