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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 91/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30/4/1992 n.285. Il ricorrente deduceva inosservanza e errata applicazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione per mancanza, manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova, lamentando in particolare che la Corte d'appello non avrebbe dimostrato la sua presenza e la condotta di parcheggiatore abusivo nelle circostanze di tempo e luogo indicate e che l'omesso rinvenimento di somme di denaro o l'assenza dell'indicazione del numero di vetture rilevate avrebbero dovuto incidere sulla validità dell'accertamento.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua, pur se sintetica, la motivazione della Corte d'appello, che si è basata sul verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Poggioreale e sulle univoche risultanze di fatto; ha osservato che il ricorrente non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa idonea a negare i fatti riportati nel verbale e ha considerato non rilevante, rispetto alla validità dell'accertamento, il mancato rinvenimento di denaro o la mancata indicazione del numero di vetture. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7 comma 15-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n.285

    Norma che definisce la contravvenzione contestata relativa all'esercizio abusivo di attività di parcheggiatore; la Corte ha ritenuto provata la condotta sulla base del verbale di p.g.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sul dovere di motivazione delle decisioni. La Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello, seppur sintetica, fosse comunque congrua e sufficiente a spiegare le ragioni della decisione; quindi l'eccezione di carenza di motivazione è stata respinta.

Massime di principio

  • Il verbale della polizia giudiziaria, se chiaro e univoco, può costituire elemento probatorio idoneo a fondare una condanna, anche in assenza del rinvenimento di denaro o di conteggi precisi (es. numero di auto).
  • L'assenza di alcuni elementi materiali (soldi, conteggio vetture) non invalida automaticamente l'accertamento quando il quadro probatorio complessivo risulta coerente.
  • Spetta all'imputato proporre una ricostruzione alternativa plausibile e specifica per contrastare efficacemente un verbale di p.g.; la mancata produzione di una spiegazione alternativa indebolisce la sua posizione difensiva.
  • Una motivazione giudiziale può essere sintetica ma comunque valida se risponde ai punti salienti dell'impugnazione e non è manifestamente illogica o contraddittoria; in Cassazione è necessario dimostrare concretamente il vizio di motivazione.
  • In sede di legittimità il semplice dissenso sulla valutazione delle prove non è sufficiente a ottenere l'annullamento: è richiesto che emerga un vizio di diritto o di motivazione effettivo e palese.
  • Il rigetto del ricorso comporta generalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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