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Sentenza

Sentenza del 02/02/2015 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Processo verbale di contestazione - Fatture soggettivamente inesistenti - Società cartiera - Disinvoltura nel tratta con agenti della società cartiera - Frode carosello - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le fatture fossero soggettivamente inesistenti e che la società contribuente fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell’inserimento del fornitore in una frode carosello. L’elemento valorizzato era la disinvoltura nei rapporti con agenti o intermediari della società ritenuta cartiera. Tale circostanza, tuttavia, non è stata considerata sufficiente a dimostrare né la consapevolezza della frode né il coinvolgimento della contribuente.

La decisione

La contestazione non è stata ritenuta fondata. Il semplice fatto che la società avesse trattato con disinvoltura agenti o intermediari del fornitore non prova che conoscesse la natura fittizia del soggetto o la frode fiscale. In assenza di ulteriori elementi concreti e concordanti sulla consapevolezza della partecipazione alla frode, non può essere negata la detrazione dell’IVA sulla base della sola relazione commerciale con una presunta società cartiera.

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972, art. 60-bis

    La norma riguarda la responsabilità del cessionario o committente in specifiche ipotesi di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente o prestatore. La sua applicazione richiede la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge e non consente di presumere automaticamente la consapevolezza della frode dalla sola esistenza di rapporti con intermediari o con una società sospettata di essere una cartiera.

Massime di principio

  • La contestazione di fatture soggettivamente inesistenti richiede elementi concreti e concordanti che dimostrino la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, dell’inserimento dell’operazione in una frode; il semplice rapporto commerciale con un fornitore ritenuto irregolare non è sufficiente.
  • La disinvoltura, la superficialità o modalità non particolarmente rigorose nei rapporti con agenti e intermediari non costituiscono, da sole, prova della partecipazione a una frode carosello.
  • Per negare la detrazione IVA l’Amministrazione deve dimostrare non solo l’irregolarità del fornitore, ma anche il collegamento soggettivo o la consapevolezza del cessionario rispetto all’evasione.
  • Il contribuente dovrebbe comunque conservare documentazione idonea a dimostrare l’effettività delle operazioni, la coerenza economica dei prezzi, i pagamenti tracciabili, la consegna dei beni e l’ordinaria verifica dell’affidabilità del fornitore.
  • La valutazione deve essere complessiva: singoli indizi possono assumere rilievo soltanto se, considerati insieme, rendono concretamente evidente che l’acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.

Testo integrale

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